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Riforma Fiscale: concordato preventivo biennale e Irpef

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A cura di:
Carlotta Benedet - Director Bernoni Grant Thornton 

 

Concordato preventivo biennale

Il Decreto Legislativo n. 13/2024 (di seguito anche “Decreto”) ha introdotto il concordato preventivo biennale (“CPB”) quale strumento volto ad instaurare un clima di reciproca collaborazione, nonché di trasparenza, nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente così da favorire l’adempimento spontaneo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”), mentre non produce effetti ai fini IVA.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’istituto in parola i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. In particolare, sono ammessi sia i soggetti che applicano gli ISA (i.e. soggetti con ricavi e compensi pari o inferiori a 5.164.569,00 euro), sia i contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014. In base al modello CPB 2024-2025 si evince che la sussistenza del requisito di applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato. Sono invece esclusi i contribuenti che sarebbero soggetti alla disciplina ISA ma che la disapplicano in virtù di una o più cause di esclusione.

Ai soggetti ammessi al CPB viene concessa la possibilità di aderire ad una proposta, formulata dall’Agenzia delle Entrate, che consente di definire, per il biennio successivo, la base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP (si precisa che i soggetti in regime forfettario possono applicare l’istituto in parola – in via sperimentale e per il solo periodo d’imposta 2024 – alla sola annualità d’imposta 2024).

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo i contribuenti per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c. nonché dagli articoli 648 bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale qualora commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (anche in caso di patteggiamento);
  • presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA nell’anno precedente alla proposta.

Ambito oggettivo

Rientrano nel perimetro d’applicazione del reddito concordato tutti gli elementi economici tipici dell’impresa o del lavoro autonomo; ne restano tuttavia esclusi i componenti straordinari o eccezionali quali le sopravvenienze attive e passive, nonché le minusvalenze e le plusvalenze.

Ambito d’applicazione 

Entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il 2024 e 15 aprile per il 2025) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari al fine di elaborare la proposta da parte della stessa; tuttavia potranno essere utilizzati ulteriori dati presenti nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e di altri soggetti pubblici al fine di poter effettuare una proposta nel rispetto dell’effettiva capacità contributiva del contribuente.

In aggiunta l’Amministrazione finanziaria, nella formulazione delle proposte dovrà tener conto delle specificità delle diverse attività economiche interessate assicurando così un’adeguata individuazione delle dinamiche economiche tipiche di ciascun settore e delle relative redditività.

Il termine ultimo previsto per il contribuente ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale coincide, per il 2024, con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (i.e. 15 ottobre p.v.).

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2017 tra i quali l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, e dall’art. 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto al reddito concordato, sussiste una causa di decadenza.

Cause di cessazione e decadenza

Il concordato cessa di avere efficacia qualora il contribuente:

  • modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la “nuova attività” sia previsto il medesimo ISA;
  • cessi l’attività.

In taluni casi il concordato cessa di produrre i propri effetti per entrambi i periodi d’imposta quando, ad esempio:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, siano accertati ricavi superiori al 30% di quelli concordati per il biennio e/o dichiarati nell’anno precedente, ovvero emergano altre violazioni di non lieve entità;
  • modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e/o le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi e del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta.

Adempimenti in capo al contribuente

Il contribuente che opta per l’adesione al concordato è comunque tenuto a dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia delle Entrate nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di accordo.

Rinnovo

Al termine del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti d’accesso e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo a cui il contribuente può aderire entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

 

Novità IRPEF 

Novità per il solo periodo d’imposta 2024 (Decreto Legislativo n. 216/2023)

  • Riduzione delle aliquote IRPEF applicabili mediante accorpamento dei primi due scaglioni di reddito ai quali viene applicata l’aliquota più bassa del 23%:

    Tale modifica ha comportato per il solo periodo d’imposta 2024 la necessità per le regioni e i comuni di modificare le aliquote delle addizionali IRPEF entro lo scorso 15 aprile 2024;
  • Agevolazioni specifiche per i redditi da lavoro dipendente e assimilato (escluse le pensioni) di ammontare non superiore a 15.000 Euro (i.e. incremento della detrazione da 1.880 Euro a 1.955 Euro);
  • Per i redditi di importo superiore a 50.000 Euro le detrazioni complessivamente spettanti per talune spese e determinate a norma dell’art. 15, comma 3-bis del Tuir sono ridotte di 260 Euro (i.e. oneri detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; erogazioni liberali a favore dei partiti politici; premi assicurativi per eventi calamitosi);
  • Maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella determinazione del reddito d’impresa, arte o professione del datore di lavoro. 

Novità in fase di approvazione

Lo schema di Decreto Legislativo in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, nella sua attuale formulazione, in tema di disciplina IRPEF prevede:

  • la revisione della disciplina dei redditi dei terreni (dominicale e agrario) e l’aggiornamento delle banche dati catastali;
  • la revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente e la modifica delle disposizioni sui benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti in occasione della tredicesima mensilità e di tassazione dei premi di produttività;
  • la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo mediante modifica degli artt. 17, 54, 67 e 177 del Tuir;
  • la revisione delle modalità di calcolo del capital gain derivante dalla cessione di terreni edificabili ricevuti per donazione (riconoscimento in capo al cedente del costo storico sostenuto dal donante, maggiorato dell’imposta di donazione eventualmente versata e di ogni altro costo successivo inerente).