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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
In attuazione (di alcuni) dei criteri direttivi contenuti nella Legge delega n. 111/2023 (c.d. “Delega fiscale”), con il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 è stato modificato lo “Statuto dei diritti del contribuente”. Ci si soffermerà, in particolare, sulla ratio delle modifiche che interessano l’attività dell’Amministrazione finanziaria in materia di “interpretazione” e correlata “applicazione” delle norme tributarie.
Particolarmente attenzionato dal Legislatore, nello specifico, è stato l’istituto dell’interpello tributario.
Quest’ultimo, come noto, è uno dei principali strumenti per la gestione del rischio fiscale dei contribuenti, atteso che consente un’interlocuzione preventiva con l’Amministrazione finanziaria per ottenere da parte di quest’ultima un parere (vincolante per la medesima) in ordine a uno specifico quesito che riguarda fattispecie concrete del contribuente.
Ebbene l’istituto dell’interpello, soprattutto a seguito della riforma del 2015, ha conosciuto una sempre maggiore diffusione, fino a giungere a valori numerici davvero significativi. A titolo esemplificativo, 487 interpelli sono stati pubblicati nel 2023, 597 nel 2022 e 897 nel 2021. Agli interpelli pubblicati occorre aggiungere anche le risposte ad interpello fornite dalle Direzioni Regionali, che non sono assoggettate a pubblicazione.
Il risultato di questa “proliferazione” di risposte ad interpello, è stata una frammentazione dei pareri resi dell’Amministrazione finanziaria: la parcellizzazione dell’attività di interpretazione e la perdita di una visione d’insieme da parte dell’Amministrazione stessa. Con il risultato che talvolta si è assistito alla pubblicazione di risposte contraddittorie, oppure oggetto di repentino ripensamento e completo capovolgimento interpretativo.
Oltre tutto, soprattutto nelle risposte a quelle tipologie di interpello (in particolare “antielusivo” e “probatorio”) che necessitano di verifiche di fatto spesso molto difficoltose per l’Amministrazione Finanziaria, si sono osservate sovente risposte intrise di caveat e assunzioni in merito ai dati fattuali rappresentati dal contribuente. Chiaro indice della difficoltà dell’Amministrazione nel poter processare una tale mole di tali tipologie interpello, soprattutto se presentate da istanti di minori dimensioni, privi quasi sempre di sistemi che possano garantire una certa “affidabilità” fiscale.
Stante questo quadro fattuale, la Legge Delega ha indicato al Legislatore criteri direttivi molto chiari, che si possono sintetizzare come segue:
- rafforzamento dell’attività interpretativa a carattere “generale”, esplicata mediante l’emissione di “circolari” e di “consulenza giuridiche”;
- riduzione del numero di risposte a interpello.
Da questa prospettiva sono da analizzare le modifiche normative apportate che, senza pretesa di esaustività, si passano velocemente in rassegna.
L’interpello disapplicativo, volto a verificare la sussistenza delle condizioni per disapplicare le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni/detrazioni/crediti d’imposta (ad esempio, le disposizioni che limitano l'utilizzo delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi, delle eccedenze ACE a seguito di operazioni straordinarie ex artt. 84 co. 3, 172 co. 7, 173, comma 10 del TUIR), è stato reso facoltativo. L’obbiettivo è quello di contenerne la numerosità, in ragione proprio delle accennate difficoltà ad effettuare verifiche di fatto sui dati e le informazioni addotti dai contribuenti.
L’interpello probatorio, col quale si interpella l'Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni o l'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'accesso a (o l’uscita da) specifici regimi fiscali (ad esempio, la fattispecie delle CFC ex art. 167 del T.U.I.R., la disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica di cui all'art. 30 della L. 724/94, la disciplina ACE in presenza di operazioni di sterilizzazione del beneficio), sarà riservato esclusivamente ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo o che via opzionale adottano un sistema di controllo del rischio fiscale, (ex artt. 3 e ss. del D.lgs. 128/2015), oppure ancora che presentano le istanze di interpello relative ai nuovi investimenti (ex art. 2 D.lgs. 147/2015). Anche qui la ratio dell’intervento è chiara: si vuole consentire l’accesso a questa tipologia di interpello - che per sua natura (ancora di più dell’interpello antielusivo) necessita di una verifica dei fatti allegati dai contribuenti - solo a quegli istanti dotati di una certa “affidabilità” fiscale.
E ancora, per tutte le persone fisiche e i soggetti di minori dimensioni (che applicano il regime di contabilità semplificata), la percorribilità della procedura di interpello sarà subordinata alla preventiva (infruttuosa) ricerca, in una banca dati pubblica in corso di formazione (e che dovrebbe utilizzare tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale), di documenti di prassi già emanati che siano idonei a individuare la soluzione al quesito interpretativo proposto. Anche questo intervento conferma l’obbiettivo principe della delega: deflazionare il numero di interpelli, soprattutto per i contribuenti più piccoli, evitando il moltiplicarsi di risposte sui medesimi quesiti.
Viene introdotto poi, a livello procedurale, un contributo di entità variabile (che sarà individuata con successo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) il cui pagamento sarà necessario ai fini della presentazione delle istanze di interpello. Forse tra le misure volte alla deflazione degli interpelli può considerarsi la meno incisiva, ma certamente anch’essa giocherà un ruolo nella riduzione delle istanze.
Contraltare di questa vera e propria “stretta” sulla presentazione degli interpelli, è l’auspicato ampliamento degli interventi di prassi contenenti interpretazioni “generali” (o comunque che diano un quadro chiaro d’insieme degli argomenti trattati), anche con il preventivo coinvolgimento di interlocutori istituzionali o altri enti che rappresentano interessi collettivi (ad es., ordini professionali e associazioni di categoria) e mediante l’aumento dello strumento della “pubblica consultazione”.
Le novità in commento sembrano nel complesso cogliere lo spirito della delega.
Criticità, tuttavia, si segnalano soprattutto in merito alla impossibilità per i (numerosi) soggetti non rientranti nell’adempimento spontaneo di accedere all’interpello “probatorio” (tipologia di interpello invero assai comune). Come pure non priva di insidie appare l’introduzione della facoltatività dell’interpello antielusivo, la quale rischia di trasformarsi in un pericoloso “boomerang” per il gettito erariale. E ancora, tutto da verificare sarà il funzionamento del sistema di “banche dati” riservato ai contribuenti minori, di fatto affidato a sistemi automatizzati che potrebbero non sempre cogliere le specificità del caso concreto.