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Riforma Fiscale: la disciplina CFC

Gianni Bitetti
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Sono diverse le novità in materia di tassazione delle controlled foreign companies (cd. CFC), introdotte dal decreto legislativo n. 209, attuativo della legge n. 111/2023 (cd. delega fiscale) che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2523 (riforma dei “Pillars” elaborata dal G20 in seno ai lavori OCSE) sulla global minimum tax.

Il decreto attua, in particolare, la previsione della legge delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. f), circa la revisione dei criteri di determinazione dell’imponibile assoggettato a tassazione in Italia, sia al fine di semplificare e razionalizzare la CFC rule, sia al fine di coordinare la stessa con quella relativa all’introduzione della global minimum tax nell’ambito dell’iniziativa sul Pillar Two.

In tale ambito, il decreto delegato interviene ad innovare una serie di disposizioni domestiche in materia di fiscalità internazionale, tra le quali quelle disciplinanti il regime delle controlled foreign companies, di cui all’articolo 167 del Tuir.

In particolare, la nuova formulazione del suddetto articolo prevede, al comma 4 dello stesso, che la disciplina in commento si applichi se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. In tal senso la norma prevede che la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti sia pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

  • oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie: 
    1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
    2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
    3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
    4. redditi da leasing finanziario;
    5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
    6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
    7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR in materia di prezzi di trasferimento.

Giova rilevare che ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, dovuta dal soggetto controllato non residente. 

Inoltre, la novella precisa che l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del summenzionato decreto di recepimento, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 

In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non venga revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione (giova rimarcare che le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate), la stessa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

Da ultimo, il comma 4 quater prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino a condizione che i bilanci di esercizio siano oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.