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Riforma Fiscale: le novità del contenzioso tributario

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A cura di:
Marco Pane - Senior Manager Bernoni Grant Thornton 

 

Quadro normativo di riferimento

Nell’ambito della Riforma Fiscale introdotta dalla Legge n. 111 del 2023, il Legislatore è intervenuto introducendo una serie di principi e di criteri direttivi per la revisione della disciplina del contenzioso tributario.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 220 del 2023, le nuove disposizioni apportano una serie di modifiche al fine di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali.

In aggiunta, le nuove norme si propongono di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado, nonché interventi di deflazione del contenzioso e di rafforzamento del divieto di produzione documentale, in secondo grado.

Viene, infine, introdotta una disciplina specifica per l’udienza a distanza, anche a richiesta di una sola delle parti costituite, con la previsione di strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti sia in presenza che da remoto.

Ai fini del presente contributo, ci si soffermerà solo su tre di queste novità ed in particolare sulle disposizioni che regolano il contenuto della sentenza, quelle che modificano il giudizio di appello ed in particolare il regime delle prove. Infine, saranno oggetto di trattazione le disposizioni che riguardano la fase cautelare e i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per Cassazione.  

Contenuto della sentenza

Al fine di assicurare l’effettività delle eccezioni del contribuente di carattere formale (vizi di “annullabilità” e di “nullità”), l’effettività dei requisiti degli atti (impositivi e istruttori) e dei diritti partecipativi del contribuente, la riforma prevede che le sentenze debbano contenere la puntuale enunciazione della statuizione del giudice in relazione alle predette eccezioni.

Con l’art. 47-ter, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, inoltre, la riforma introduce la previsione della sentenza in forma semplificata in esito alla domanda di sospensione. Secondo tale novità, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, dopo venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite le parti costituite, può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, nei casi in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.


Le novità del giudizio di appello

Ai sensi del nuovo art. 47, D. Lgs n. 546/1992, la novella legislativa, nell’ottica di velocizzare la fase cautelare, prevede che, anche in sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado sia tenuta a fissare l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima.

Viene, inoltre, previsto che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado non può trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

Al comma 4 del medesimo articolo, il legislatore introduce la possibilità di impugnare, entro quindici giorni dalla comunicazione, l’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, prevedendo che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o di secondo grado.

Le nuove prove in appello 

In relazione al regime delle prove, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, è espressamente precluso al giudice di appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.

Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indisponibilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

Viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Considerazioni finali

Dall’esame delle sopra riportate novità del contenzioso tributario, emerge evidente lo spirito della riforma. Infatti, come nel caso delle sentenze in forma semplificata, l’obiettivo è quello di rendere il processo più rapido in presenza di evidenti elementi che consentano una immediata definizione del giudizio sia per questioni processuali che di merito.

In coerenza con questo obiettivo, le nuove preclusioni in tema di prove nel giudizio di appello hanno la finalità di circoscrivere il thema decidendum in modo da assicurare efficienza e tempestività all’azione giudiziaria. Infine, risultano certamente apprezzabili le modifiche riguardanti la fase cautelare che perseguono, nello stesso senso, la finalità di accelerare e arricchire la stessa fase cautelare.