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Nozione di “Stabile organizzazione” e sua operatività in Stato UE diverso da quello di stabilimento del Soggetto passivo
29 ott 2024
Sentenza Corte di Giustizia UE C-533/22 del 13 giugno 2024, caso Adient Germania
A cura di Mario Spera - Pricipal Bernoni Grant Thornton
1. Premessa
La Corte di giustizia UE (anche CGUE) con la sentenza C-533/22 del 13 giugno 2024, caso Adient Germania, si occupa ancora una volta del concetto di Stabile organizzazione, allo scopo di individuare con sempre maggiore precisione quando debba ritenersi che una determinata operazione sia riferibile a questa entità, piuttosto che al soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE (da cui deriverebbe la Stabile organizzazione). A questo scopo, è fatto riferimento sostanzialmente a quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione n. 282/2011 che all’art. 11 individua la “stabile organizzazione” in una “organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica (…), caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”. Il concetto è ulteriormente rafforzato dal successivo art. 53 dello stesso regolamento, in cui è sottolineata la necessità che la suddetta entità partecipi direttamente all’effettuazione di cessioni di beni ovvero di prestazioni di servizi. Tuttavia, le norme in materia escludono l’esistenza di tale partecipazione qualora “i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo” (cfr. art. 53, par. 2, secondo comma, del Reg. 282/2011).
Tanto premesso, la questione sollevata nasce con riferimento all’ordinamento romeno e riguarda due società facenti parte dello stesso gruppo Adient (operante nel settore automobilistico, specializzato, in particolare, nella produzione e commercializzazione di sedili e altri componenti per autoveicoli), stabilite in due Stati membri diversi: “Adient Germania” e “Adient Romania” (più specificamente “SC Adient Automotive România SRL”).
2. Questione di cui è stata investita la CGUE
La Società romena fornisce una serie di prestazioni di servizi sulla materie prime, fornite dalla società tedesca, consistenti in lavorazione di componenti di tappezzeria per i sedili di autoveicoli e connessi servizi ausiliari.
La Adient Germania è in possesso di una identificazione diretta IVA in Romania, che utilizza per gli “acquisti di beni in tale Stato membro” e per la “cessione ai suoi clienti dei prodotti fabbricati dalla Adient Romania”.
Le prestazioni rese dalla società rumena sono state fatturate alla partita IVA tedesca della committente, senza applicazione di imposta, essendo state considerate prestazioni di servizi generiche territorialmente rilevanti in Germania.
Per contro, l’Amministrazione tributaria rumena ha ritenuto che la struttura esistente in loco della Società tedesca sia da considerare come Stabile organizzazione (“occulta”), con la conseguenza che debbano essere attratte a tassazione IVA in Romania le operazioni, realizzate da tale entità.
La controversia, scaturita dalle diverse posizioni assunte dalle parti e dall’Amministrazione fiscale, ha indotto il giudice del rinvio (Tribunale superiore di Argeş) di sospendere il giudizio e di chiedere alla CGUE una specifica interpretazione degli articoli 44 e 192-bis della Direttiva IVA 2006/112/CE e degli articoli 10, 11 e 53 del Reg. di esecuzione UE 2011/282, soprattutto allo scopo di ottenere da parte della Corte europea “una serie di precisazioni riguardanti i criteri che consentono di qualificare un’entità come stabile organizzazione”. Ciò, in considerazione del fatto che “l’amministrazione tributaria ha ravvisato la sussistenza di una stabile organizzazione tenendo conto dell’appartenenza delle due società di cui trattasi ad uno stesso gruppo e del contratto di prestazione di servizi che vincola tali due società”, nonché con riferimento ai “mezzi umani e tecnici implicati in Romania nella cessione delle merci a valle da parte di tale stabile organizzazione” (cfr. punto 34 sentenza in esame).
3. Analisi della Corte di Giustizia
Le questioni esaminate dalla CGUE, pur ruotando intorno alla presenza o meno di una stabile organizzazione, affrontano le diverse sfaccettature della tematica e possono così essere sintetizzate.
In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla circostanza che una società, avente sede della propria attività economica in altro Stato membro, possa avere una stabile organizzazione nello Stato membro in cui le sono forniti una serie di servizi, “per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo e che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi”. In proposito, occorre ricordare che le prestazioni di servizi generiche devono considerarsi rese nel luogo in cui il committente soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, mentre il collegamento di tali operazioni con la presenza di una stabile organizzazione assume rilievo solo “in via secondaria”. Peraltro, quest’ultimo collegamento richiede la presenza “di una struttura caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza, idonea a consentirgli di ricevere le prestazioni di servizi di cui trattasi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica” (cfr. punto 42).
In particolare, la circostanza che una filiale stabilita in un altro Stato membro renda servizi alla casa madre non consente di considerare tale filiale come stabile organizzazione, né ciò può derivare dall’appartenenza dei due soggetti ad uno stesso gruppo (cfr. punto 45) ovvero dalla presenza di un contratto di esclusiva per la fornitura di servizi (cfr. punto 46). infatti, in queste ipotesi deve considerarsi che “il prestatore agisce in linea di principio in nome proprio e nel proprio interesse economico quale parte contrattuale indipendente e non quale parte non indipendente della controparte contrattuale” (punto 50 delle conclusioni dell’Avvocato generale).
Pertanto, “non si può ritenere che una società soggetta all’IVA che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di tali servizi, per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo o che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi” (cfr. punto 54).
Il secondo tema approfondito dalla CGUE concerne il fatto se “si può ritenere che una società soggetta all’IVA e che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi di lavorazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi, qualora, da un lato, essa disponga in tale Stato di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione e, dall’altro, tali operazioni di cessione siano effettuate per la maggior parte al di fuori di quest’ultimo Stato membro e quelle in esso effettuate siano soggette a IVA” (punto 55).
Ultima problematica affrontata dalla CGUE riguarda la circostanza che una società stabilita (che ha la sede della propria attività) in uno Stato membro, che sia destinataria dei servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, può portare ad individuare l’esistenza di una stabile organizzazione, in presenza in capo a questa entità “dei mezzi tecnici e umani con i quali tale seconda società assicura le prestazioni di servizi o dei mezzi utilizzati per le attività amministrative connesse a tali prestazioni” (cfr. punto 75).
Nel caso di specie, non bisogna trascurare il fatto che l’Amministrazione tributaria rumena, che aveva contestato la presenza della stabile organizzazione, sottolineava “che i mezzi umani e tecnici coinvolti nella prestazione di servizi di lavorazione appartenevano alla Adient Romania e non alla Adient Germania, la quale avrebbe utilizzato i mezzi umani e tecnici coinvolti nella cessione delle merci a valle” (cfr. punto 76).
A questo proposito è importare notare come la CGUE sottolinei “che gli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamente da un soggetto passivo, stabilito in uno Stato membro, per fornire servizi e da un soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, per ricevere gli stessi servizi all’interno di una presunta stabile organizzazione situata nel primo Stato membro” (cfr. punto 77). Ciò comporta che per parlare di stabile organizzazione è necessario distinguere i mezzi umani e tecnici esistenti a favore del beneficiario rispetto ai mezzi umani e tecnici che involgono l’attività della società che rende le prestazioni di servizi.
4. Conclusioni della CGUE
Sulla base dei ragionamenti svolti nel paragrafo precedente la Corte di Giustizia fornisce una serie di indicazioni utili per riconoscere quando si è in presenza o meno di una stabile organizzazione.
Preliminarmente deve escludersi la presenza di una tale entità “per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo o che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi”; segnatamente, infatti, “non si può ritenere che una società soggetta all’IVA che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato membro di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di tali servizi” (cfr. punto 54).
Inoltre, per individuare la presenza di una stabile organizzazione nello Stato da cui sono resi i servizi, non appare sufficiente rilevare che tale entità partecipi alla cessione dei prodotti finiti (derivanti dalla lavorazione) in altri Stati, né che all’interno dello Stato in cui avviene la lavorazione le cessioni sono soggette ad IVA. In ogni caso la presenza della Stabile organizzazione non può risultare utile per individuare quale sia il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi (paese di stabilimento del committente).
Infine, con riferimento all’ultima questione la Corte di Giustizia UE perviene alla conclusione che “una società soggetta all’IVA avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro se i mezzi umani e tecnici di cui essa dispone in detto Stato membro non sono distinti da quelli mediante i quali le sono forniti i servizi o se tali mezzi umani e tecnici svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie” (cfr. punto 81).