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Trasmissione modello F24 con compensazione

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Nuovi obblighi dal 1° luglio 2024 in materia di obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e divieto di compensazione delle imposte in ambito modello F24
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La Legge di bilancio 2024, con decorrenza 1° luglio 2024, ha previsto ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24.

Si tratta, nello specifico: 

  1. dell’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
  2. del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Su entrambe le tematiche sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16 del 28.06.2024, che ci permettono di segnalare quanto segue:

 

  1. tutte le compensazioni di crediti esposte nel modello F24 dovranno necessariamente seguire il canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’obbligo pertanto riguarda:
    • la compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo;
    • anche i modelli F24 non a “saldo zero”, in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale;
    • altresì la compensazione c.d. “verticale”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo, nel caso in cui venga esposta nel modello F24.

  2. è introdotto un divieto assoluto di compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti (per imposte erariali o accessori) o accertamenti esecutivi affidati in riscossione per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro (salvo siano in corso rateazioni non decadute, sospensione amministrativa o giudiziale).
    In sintesi, gli importi dei debiti erariali a ruolo contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro in presenza delle seguenti condizioni:
    • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
    • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
    • non siano in essere piani di rateazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste riassunte ai punti precedenti, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

    • dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
    • del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
    • del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
    • del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
    • dei crediti relativi a bonus edilizi;
    • degli altri crediti di natura agevolativa.

Non sono inficiate le compensazioni di crediti INPS ed INAIL: i contribuenti che maturano crediti nei confronti di INPS e INAIL potranno utilizzare in compensazione gli stessi anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il limite di 100.000 euro è un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti (es. 130.000 euro) di importo superiore a quello dei carichi affidati (es. 110.000 euro), non potrà effettuare alcuna compensazione (nemmeno, nell’esempio, per 20.000 euro) se non provvede prima al pagamento del debito scaduto (almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, nell’esempio almeno per 10.001 euro).

Sono interessate dal divieto di compensazione tutte le compensazioni cd “orizzontali”; non sono invece interessate le compensazioni cd “verticali” (cioè, che intervengono nell’ambito dello stesso tributo, esempio IRPEF su IRPEF), anche se esposte nel modello F24, che pertanto sono sempre ammesse.

 

Il sopra descritto divieto di compensazione in vigore dal 1° luglio 2024, si aggiunge alla disposizione già esistente che preclude compensazioni orizzontali di crediti erariali in presenza di importi di debito erariale superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

I due divieti presentano caratteristiche e modalità applicative diverse, in particolare segnaliamo che:

  1. Il “nuovo” divieto in vigore dal 1° luglio 2024, vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa e si applica in presenza di carichi affidati all’agente di riscossione superiori a 100.000 euro;
  2. Il “vecchio” e persistente divieto che scatta in presenza di importi di debito erariale superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo vieta l’utilizzo in compensazione solo dei crediti erariali.

    Inoltre, in caso di indebita compensazione:
  3. a fronte del “nuovo” divieto in vigore dal 1° luglio 2024, nella misura in cui il credito sia esistente, il modello F24 viene scartato e il versamento non acquisito; si applicherebbe la sanzione di omesso versamento (30%);
  4. a fronte del “vecchio” e persistente divieto, la sanzione è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, nel limite del 50% dell’indebita compensazione effettuata. Il versamento e la compensazione vengono ritenuti validi.

 

Per qualsiasi chiarimento, restiamo a disposizione.