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Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto

Premessa

L’articolo 25 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 25, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Il contributo è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi. Riguardo i titolari di reddito agrario è precisato dal comma 3 che essi possono accedere al contributo a fondo perduto solo se tassano il reddito ex art. 32 TUIR.

Vi è un limite di ricavi o compensi, fissato in 5 milioni di euro per l’anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto, oltre i quali, indipendentemente da qualsiasi altra situazione soggettiva, i contribuenti sono esclusi dal beneficio in questione.

Il contributo, inoltre, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 8 dell’articolo in commento.

Non spetta neppure agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, agli intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR ed ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti – titolari di partita IVA – e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ed ai lavoratori dipendenti.

Chiarimento circolare 15/E del 13 giugno 2020

La circolare 15/E del 2020 interpreta la norma nel senso che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o agrario e che contestualmente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione, sono comunque ammessi a beneficiare del contributo. Stessa soluzione la circolare in parola, offre per i soci lavoratori dipendenti.

Possono usufruire del contributo anche le società tra professionisti che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal fatto che i professionisti partecipanti siano iscritti alle casse previdenziali obbligatorie.

Infine, la circolare include espressamente anche i soggetti in regime forfetario di cui al comma 54 della legge 190/2014.

Soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed operazioni straordinarie

I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020, possono comunque beneficiare del contributo minimo pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Inoltre, il comma 6 stabilisce che i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in comuni che già versavano in stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza Covid-19 (es. comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture che hanno comportato delibere dello stato di emergenza) e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria verifica del calo di fatturato, hanno anch’essi diritto alla fruizione del contributo per un importo non inferiore al contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per soggetti diversi dalle persone fisiche.

In relazione ai soggetti “aventi causa” di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra l 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 occorre fare riferimento ai dati aggregati delle entità partecipanti ad operazioni con regime di continuità (fusione / scissione). Per le operazioni di trasformazione omogenea progressiva o regressiva perfezionatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall’operazione di trasformazione.

Modalità di calcolo del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. In particolare il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:

  • il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali ad euro 400.000;
  • il 15 per cento se i ricavi o compensi sono stati superiori ad euro 400.000 e minori o uguali ad euro 1.000.000;
  • il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori ad euro 1.000.000 e minori o uguali a euro 5.000.000.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di coloro che hanno avviato l’attività nel mese di maggio 2019) il legislatore ha previsto che il contributo qui in esame spetti, in ogni caso, per un importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di fruizione

Per poter fruire del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente per via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti sopra evidenziati.

L’istanza da presentarsi a decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020. Nelle istruzioni al modello, come approvati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 0230439/2020 sono indicati con precisione i campi delle dichiarazioni dei redditi da prendere come base per la determinazione degli importi da inserire nell’istanza.

Esclusivamente nel caso di contributo di importo superiore ad euro 150.000, il modello dell’istanza è firmato digitalmente dal soggetti richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo istanza-cfp150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all’autocertificazione antimafia.

Soggetti in difficoltà

Le disposizioni previste nell’articolo 25 in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

In tale comunicazione viene previsto che gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ad esempio, qualora una società abbia perso più della metà del capitale sociale per effetto di perdite oppure si trovi coinvolta in una procedura concorsuale, è preclusa dall’accesso al contributo in analisi.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.