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Possiamo supportare la software selection, l’implementazione e l’adozione di strumenti dedicati alla gestione dei processi dell’ICT dedicati
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
Con il decreto-legge 28 giugno 2018 n. 79 è stato prorogato al 1° gennaio 2019, l’obbligo dell’emissione della fattura in modalità elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, mentre continua a permanere l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le altre cessioni di carburanti per autotrazione (cfr. legge di bilancio 2018).
È, invece, rimasta immutata la data del 1° luglio 2018 come decorrenza dell’onere di effettuare i pagamenti degli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti con mezzi tracciabili.
L’Agenzia delle entrate ha dettato con il Provv. 30 aprile 2018 n. 89757/2018 le regole tecniche per la ricezione e l’emissione delle fatture elettroniche ed ha fornito con le circolari n. 8/E del 30 aprile 2018 e 13/E del 2 luglio 2018, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.
Oggetto dei nuovi adempimenti
Come detto la proroga dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solo le cessioni di carburante effettuate dagli esercenti impianti stradali di distribuzione, mentre rimane immutato l’obbligo di emissione, dal 1° luglio 2018, della fattura elettronica per le medesime cessioni effettuate da altri soggetti.
In merito all’oggetto di tale adempimento si sottolinea che questo concerne solo le cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburante per motori ad uso autotrazione, relativi a mezzi di trasporto terrestri, in analogia a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 13 febbraio 2018 (relativo al tema contiguo delle cessioni di carburanti estratti da depositi fiscali).
In tal senso, la circolare n. 8/E del 2018 precisa che il predetto obbligo “non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via”.
Inoltre, la circolare n. 13/E del 2018 precisa che non rientrano nell’obbligo anticipato dell’emissione del documento elettronico “le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione (…) impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada”, rimanendo “esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni”.
La stessa circolare aggiunge, tuttavia, che laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante, astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (ad esempio gasolio impiegato per il rifornimento di imbarcazioni o aeromobili, ma anche di auto o motoveicoli), si impone che la fatturazione sia elettronica a partire dal 1° luglio 2018 (per soggetti diversi dagli esercenti degli impianti stradali di distribuzione).
Ai fini della detrazione IVA e della deduzione ex art. 164 TUIR (nelle rispettive misure previste) è necessario che l’effettuazione di queste operazioni sia “provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate[1]”.
Il citato provvedimento, integrando le disposizioni di cui ai commi 922 e 923 della L. n. 205 del 2017[2], ha individuato come idonei mezzi di pagamento “tracciabili”:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non
- i vaglia cambiari e postali[3];
- i mezzi elettronici[4], quali a titolo di esempio:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 8/E del 2018, anche gli acquisti di benzina o gasolio per il rifornimento di un mezzo di trasporto aziendale, effettuati da un dipendente, con pagamento mediante propria carta di debito/credito/ prepagata (o qualcun altro dei mezzi sopraindicati) consente al datore di lavoro la deduzione dei relativi costi, qualora sia previsto il rimborso del relativo ammontare e anch’esso avvenga mediante uno strumento tracciabile, quale ad esempio bonifico bancario.
Altro sistema utilizzabile, che dia la certezza della riferibilità della spesa ad un determinato soggetto, potrebbe essere quello dell’utilizzo di servizi offerti dagli operatori di settore, che si concretizzano in card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, e simili, che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito del cliente, a nulla rilevando la circostanza che l’addebito avvenga contestualmente all’acquisto del carburante o anche successivamente. Anche in questo caso, la circolare n. 8/E del 2018 evidenzia che la riferibilità dell’acquisto ad uno specifico soggetto ne consente la deducibilità delle spese.
La proroga dell’obbligo di emissione della fattura elettronica da un lato, e la conferma quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, utilizzando gli strumenti tracciati (come già detto in precedenza) dall’altro, consente di poter continuare ad utilizzare la scheda carburanti ancora fino al 31 dicembre 2018, pur se quest’ultima viene ad essere un adempimento superfluo, come precisato anche dalla circolare n. 17 del 6 luglio 2018 di Assonime[5].
Carte carburanti
Una particolare modalità di pagamento dei beni in discorso è costituita dall’utilizzo delle carte e dei buoni carburante nei contratti c.d. di netting, che consentono al cliente di usufruire di detti strumenti, a condizione che, all’atto dell’acquisto o della ricarica, il pagamento sia stato effettuato con uno dei mezzi tracciabili sopra indicati.
Occorre, però distinguere due ipotesi, a seconda che la carta o il buono abbiano natura analoga ad un buono monouso ovvero ad uno multiuso.
Il buono monouso può essere individuato nel documento emesso da una compagnia petrolifera per l’utilizzo presso propri punti vendita (impianti stradali), gestiti direttamente dalla stessa compagnia; in questo caso, il rifornimento di carburante deve intendersi effettuato all’atto della cessione/ricarica della carta.
Al contrario, quando la carta/buono può essere utilizzata per rifornirsi presso soggetti diversi (c.d. pompe bianche)[6] o, comunque, per l’acquisto di più beni o servizi, avendo caratteristiche analoghe a quelle di un buono multiuso, deve essere considerato come mero titolo di legittimazione, non soggetto ad IVA. La fattura, anche elettronica, andrà emessa all’atto dell’utilizzo della carta/buono per l’acquisto di gasolio e benzina.
Elementi della fattura
Nel caso di emissione della fattura elettronica, anche in modalità semplificata[7], tra gli elementi obbligatori da riportare nel documento, è necessario indicare i dati identificativi del cedente e del cessionario, compreso il numero di partita IVA di entrambi, ovvero il numero identificativo IVA del cessionario stabilito[8] in Italia.
Per contro, non è previsto che siano obbligatoriamente indicati i dati relativi all’automezzo per il quale viene effettuato il rifornimento. Tuttavia, nelle specifiche tecniche (di emissione della fattura), di recente aggiornate, è segnalato che “i dati identificativi della targa delle autovetture, a differenza di quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del 30/04/2018, possono essere inseriti nel blocco informativo <AltriDatiGestionali>”. Trattasi di mera facoltà, della quale, tuttavia, si consiglia l’utilizzo.
[1] Cfr. Provv. 73203/2018 del 4 aprile 2018, del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
[2] I commi nell’individuare i mezzi che consentivano la deduzione ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA delle spese di carburante facevano riferimento a “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione”, nonché a qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.
[3] Gli assegni bancari e i vaglia cambiari trovano la loro definizione nel RD 21 dicembre 1933, n. 1736, mentre gli assegni e i vaglia postali sono individuati dal DPR 14 marzo 2001, n. 144.
[4] Cfr. Art. 5 del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.
[5] Cfr. circolare n. 17 del 6 luglio 2018 di Assonime, par. 4.2 che recita “A seguito, quindi, della previsione della legge di Bilancio 2018 dell’uso obbligatorio dal 1° luglio scorso, del pagamento dei carburanti con mezzi tracciabili - (…) – l’acquisizione e l’utilizzo della scheda carburante, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo agli effetti delle imposte sui redditi, sono attualmente superflui”.
[6] Analogamente deve ritenersi per i buoni emessi da una compagnia petrolifera per il rifornimento presso punti vendita del proprio marchio, ma non gestiti direttamente dalla compagnia petrolifera.
[7] Cfr. artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633 del 1972.
[8] Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 2018 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano (...)".