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IVA

Gli scambi di beni tra Italia e San Marino

Nella disciplina IVA le unicità della Repubblica di San Marino, un piccolo Paese interamente confinante con lo Stato italiano e privo di barriere doganali, hanno richiesto fin dall’entrata in vigore dell’IVA, la predisposizione di un apposito Regolamento che tenesse conto di tali peculiarità, comuni soltanto con lo Stato della Città del Vaticano.

Il Decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 che regola i rapporti di interscambio dispone in ordine alle vendite e agli acquisti, ma ovviamente non riesce a disciplinare tutte le numerose fattispecie che gli operatori dei due Paesi pongono in essere. In questi casi soccorrono i principi di carattere generale, disciplinati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se, date le peculiarità di San Marino, non sempre è agevole individuare procedure e adempimenti corretti.

Al pari di quanto avviene nell’Unione Europea, è previsto che nelle transazioni con la Repubblica di San Marino l’imposta sia assolta, ugualmente, nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e “consumato”, qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato.

Sono assimilati ai soggetti passivi le associazioni e gli enti che, pur non svolgendo attività commerciali, abbiano effettuato acquisti nel corso di un anno presso operatori sammarinesi pari a 8.263,31 euro, ovvero, non verificandosi tale condizione, dal momento in cui detto limite sia superato nel corso dell’anno; in ogni caso le associazioni e gli enti in discorso possono optare per la tassazione a destino al di sotto della menzionata soglia.

Diversamente, laddove gli acquirenti fossero dei privati o soggetti ad essi assimilati, l’imposta è assolta nel Paese in cui il bene è acquistato. A questo fine, sono previste due sole deroghe.

Segnatamente, la prima riguarda l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi che scontano sempre l’imposta nel Paese di destinazione, dove, di fatto, avviene l’immatricolazione.

La seconda deroga, attiene le c.d. vendite a distanza in favore di privati che diventano imponibili nel Paese di destinazione, quando il cedente ha superato nel corso dell’anno solare precedente un volume di vendite pari a 27.888,67 euro, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui tale limite sia superato nel corso dell’anno, o, infine, quando al di sotto della soglia il cedente opta per la tassazione a destino.

Nella predisposizione delle procedure, si è tenuto conto, altresì, sia della particolare natura dell’imposta sulle importazioni, un tributo di tipo monofase, in essere nella Repubblica di San Marino (per cui è normalmente chiamata “imposta monofase” o semplicemente “monofase”), sia del forte coinvolgimento dell’Ufficio tributario sammarinese il quale, in pratica, nella riscossione della imposta sulle importazioni interviene e controlla ogni singola operazione commerciale attiva e/o passiva posta in essere dai propri operatori con l’Italia.

Da ultimo, si rileva la singolarità del Regolamento che, se così si può dire, “impone” all’Amministrazione finanziaria e agli operatori della Repubblica di San Marino una serie di adempimenti.

Ora, è evidente che nei confronti di tali soggetti non può essere imposto alcun obbligo in base ad una legge nazionale italiana, soprattutto quando essi operano esclusivamente nel proprio Stato.

Ciò potrebbe avvenire soltanto se tali precetti fossero recepiti dal legislatore sammarinese. Diversamente ci si troverebbe di fronte ad un problema di violazione di sovranità.

In tale ottica gli adempimenti a carico degli operatori di San Marino e soprattutto quelli a carico dell’Ufficio Tributario devono essere intesi semplicemente come una riproposizione da parte del legislatore italiano delle norme sammarinesi disciplinanti le procedure di interscambio e che sono state pattuite in base a reciproci accordi.

In effetti, attraverso la formulazione normativa in materia, si è inteso portare a conoscenza dei soggetti italiani, che effettuano operazioni attive o passive con soggetti sammarinesi, gli adempimenti che devono essere adottati dalle controparti sammarinesi nei confronti della propria amministrazione, nell’ottica di consentire ai soggetti nazionali di individuare l’applicazione corretta dei correlati obblighi in Italia.

 

Per maggiori informazioni, contattate Mario Spera.