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IVA

La data di ricezione della fattura determina detrazione IVA

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Chiarimenti dell’Agenzia su detrazione IVA e registrazione fatture di acquisto

L’esercizio della detrazione IVA, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia della UE (causa C-152/02), è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d’acquisto. Questo il cardine dei chiarimenti contenuti nella Circolare 1 del 17 gennaio 2018, grazie a cui l’Agenzia delle Entrate scioglie i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017 e fornisce dettagliate istruzioni operative.

Particolarmente interessante è la precisazione concernente il coordinamento fra le novellate norme in tema di detrazione dell’imposta (art. 19 del DPR 633/72) e registrazione delle fatture d’acquisto (art. 25 del DPR 633/72). Secondo quanto si legge nel documento di prassi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

  • nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza, o, al più tardi,
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.

In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi entro il 30 aprile 2019.

[…]

Sono stati forniti chiarimenti significativi anche su ulteriori aspetti sui quali gli operatori nutrivano dubbi.

In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli articoli 19 e 26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

[…]

Per quanto concerne lo “split payment”, l’Agenzia delle Entrate afferma che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti a tale meccanismo abbiano deciso di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento di ricezione o registrazione della fattura (invece che al momento di pagamento della stessa), una volta adottata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, sempre che si sia in possesso del documento, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.

 Per ulteriori informazioni, contattate Simonetta La Grutta.

 

Si ringrazia Eutekne per la gentile concessione dell’articolo.