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VAT

La disciplina IVA dei beni di valore significativo

Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate affronta il tema dei cosiddetti beni di valore significativo alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/1999. Si tratta di chiarimenti importanti perché la gestione dei beni di valore significativo, ai fini della disciplina IVA ed in particolare dell’applicazione dell’aliquota ridotta, è sempre stata molto difficoltosa, complice una formulazione normativa non del tutto lineare.

L’applicazione di un’aliquota ridotta nel settore dell’edilizia in presenza dei cosiddetti beni di valore significativo prendeva le mosse dalla Direttiva 1999/85/CE del 22 ottobre 1999, con la quale, in un’ottica di lotta alla disoccupazione e di incremento dei posti di lavoro, nonché di emersione di attività in nero, veniva consentito agli Stati membri dell’UE di introdurre un’aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia (riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private).

In sede di recepimento della Direttiva 1999/85/CE nell’ordinamento nazionale fu necessario individuare anche i beni “di valore significativo”, con il Decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 sono stati considerati tali: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Quando tali beni sono impiegati nella realizzazione di alcuni interventi di recupero, per determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta del 10% è necessario fare una serie di calcoli.

In termini di semplificazione, può ritenersi che il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione possa essere integralmente assoggettato all’aliquota del 10% solo se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione; per i beni il cui valore ecceda la metà dell’ammontare del corrispettivo della prestazione, l’agevolazione si applica fino a concorrenza di tale limite. Risulta quindi evidente come il valore attribuito ai beni significativi costituisca la base per determinare l’imposta.

Per ulteriori informazioni, contattate Mario Spera.