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Diritto tributario

Le liti da rimborso e il principio di non contestazione

Dopo che è stato acclarato - a livello giurisprudenziale - che il principio di non contestazione trova applicazione in generale nel diritto tributario, si pone la questione dell’applicabilità del principio di non contestazione alle liti di rimborso e, in caso positivo, con quali peculiarità e regole specifiche.

Due sono gli aspetti di maggior importanza ed interesse che caratterizzano le liti da rimborso:

  1. la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, distinguendo tra liti da rimborso che conseguono ad un rifiuto tacito, dalle liti che conseguono invece da rifiuto espresso,
  2. la possibilità, sancita dalla sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016 della Corte di cassazione a Sezioni Unite per l’Amministrazione finanziaria di contestare il diritto al rimborso da dichiarazione richiedendo - praticamente ad libitum - documenti e chiarimenti al contribuente ai fini dell’accertamento della sussistenza di un proprio debito.

Ripartizione dell'onere probatorio

Sotto il primo profilo, nelle liti da rimborso (ed in particolare in quelle che scaturiscono dal c.d. silenzio-rifiuto della Pubblica amministrazione), l’onere probatorio si caratterizza per una ripartizione simile a quella del processo civile (ricorrente e resistente rispettivamente attore e convenuto in senso sostanziale, con l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato gravante sul primo).

A tal proposito, occorre circoscrivere quali fatti, in concreto, siano giudizialmente valutabili e da porre a fondamento della decisione in base all’art. 115 c.p.c. Mentre la norma appare generica limitandosi all’indicazione dei fatti senza alcuna giuridica qualificazione degli stessi, l’elaborazione giurisprudenziale e la dottrina hanno, invece distinto i fatti in “principali” e “secondari” specificando che, i primi sono i fatti costitutivi del diritto azionato concernenti l’oggetto della domanda e le relative eccezioni, mentre, i fatti secondari sono costituiti dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi, cioè dei fatti principali.

È evidente allora che ai fini della operatività del principio di non contestazione il fatto, sia principale sia secondario, deve essere indicato in maniera chiara, precisa e, soprattutto, deve avere carattere di decisività al fine o di essere posto a fondamento della decisione, se fatto principale, o di supportare la sussistenza dei fatti principali, se trattasi di fatto secondario.

Richiesta di chiarimenti al contribuente

Per quanto concerne, invece il rapporto tra la regola processuale della “non contestazione” declinata nelle liti di rimborso ed il diritto dell’Amministrazione finanziaria - di matrice giurisprudenziale - di eccepire senza limiti temporali l’insussistenza di un proprio debito anche se risultante da dichiarazione, verrà evidenziato come emergano forti criticità e dubbi in merito al concreto rispetto (i) del diritto del contribuente di non essere assoggettato all’infinito al potere impositivo e (ii) del principio di parità delle armi di cui all’art. 111 della Costituzione.

 

Per ulteriori informazioni, contattate Marco Pane e Alessandro Foderà.