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Le semplificazioni per gli elenchi INTRASTAT

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Nuove regole semplificate per la compilazione e presentazione degli INTRASTAT

Nell’anno 2018 debuttano nuove regole semplificate per la compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cd. INTRASTAT), in particolare è soppresso l’obbligo di presentazione trimestrale degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi. Le semplificazioni introdotte si applicano alle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno e che andranno riepilogate a partire dal 26 febbraio 2018[1], mentre per gli elenchi relativi al mese di dicembre 2017 o all’ultimo trimestre 2017, presentati entro il 25 gennaio 2018, sono rimaste invariate le regole già applicate lo scorso anno.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 194409/2017 del 25 settembre 2017[2] sono state dettate nuove regole concernenti i modelli INTRASTAT[3], di seguito illustrate.

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018[4] sono state aggiornate le istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli INTRASTAT.

Semplificazioni relative agli acquisti di beni e servizi

I modelli INTRA-2 bis ed INTRA-2 quater, concernenti rispettivamente gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti di servizi generici[5] presso soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’UE, diventano obbligatori solo per i soggetti passivi tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, mentre risulta abolito l’obbligo per i soggetti passivi con cadenza trimestrale (fermo restando la “facoltà” di presentare detti elenchi trimestrali[6]).

Infatti, i dati relativi alle operazioni effettuate da questi ultimi -come spiega il citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate- saranno acquisiti ai soli fini statistici mediante gli adempimenti comunicativi cui sono tenuti i soggetti interessati (comunicazioni periodiche dei dati delle fatture ricevute -cd spesometro-[7] e fatture elettroniche trasmesse in modalità telematica per coloro che hanno aderito al regime opzionale) e saranno “resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia” con una frequenza coerente con quella di acquisizione dei dati delle fatture.

L’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti deve essere adempiuto, per l’anno 2018, ai soli fini statistici, dai soggetti tenuti alla presentazione mensile dei modelli:

  • Mod. INTRA-2 bis: dai soggetti che abbiano effettuato nel corso di almeno uno dei quattro trimestri precedenti acquisti intracomunitari di beni per un ammontare totale trimestrale non inferiore a 200.000 euro;
  • Mod. INTRA-2 quater: dai soggetti che nel corso di almeno uno dei quattro trimestri precedenti abbiano ricevuto prestazioni di servizi generiche da soggetti passivi in altri Stati membri per un ammontare totale trimestrale non inferiore a 100.000 euro.

Si precisa che i modelli INTRASTAT, ancorché presentati per sole finalità statistiche, comportano la compilazione (anche) delle colonne di natura fiscale.

Si rammenta, inoltre, che sono interessati all’adempimento tutti i soggetti che effettuano ai fini IVA, gli acquisti intracomunitari:

  • esercenti impresa, arti o professioni;
  • enti non commerciali, anche quando effettuano gli acquisti per finalità istituzionali;
  • enti non soggetti, muniti di numero di partita IVA[8].

Semplificazioni per le cessioni di beni

Ferma restando la presentazione degli elenchi per le cessioni intracomunitarie (Mod. INTRA–1 bis), ai fini fiscali, con le ordinarie cadenze mensili o trimestrali -a seconda che in uno dei quattro trimestri precedenti sia stata superata o meno la soglia di 50.000 euro- sono introdotte alcune semplificazioni di natura statistica per i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza mensile. La compilazione delle colonne relative ai dati statistici è meramente facoltativa per i soggetti passivi che nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 100.000 euro.

Altre semplificazioni

Il codice del servizio da riportare nella colonna 7 del Mod. INTRA-1 quater (per i servizi resi) e nella colonna 8 del Mod. INTRA-2 quater (per i servizi ricevuti) è limitato alle sole prime 5 cifre della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA), non essendo più richiesta l’indicazione dell’intero codice numerico di 6 cifre.

Infine, per quanto riguarda le soglie da verificare ai fini della presentazione dei modelli con cadenza mensile o trimestrale, il citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate specifica che per ciascuna categoria di operazioni (acquisto di beni o servizi, cessioni di beni, prestazioni di servizi resi) occorre verificare distintamente la soglia. Di conseguenza il modello INTRASTAT dovrà essere presentato mensilmente solo per le categorie per le quali è stata raggiunta la soglia.

Effetti sulla permanenza nel database VIES

Si premette che i soggetti passivi IVA che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie, come sopra specificate, devono essere inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System). L’iscrizione a detta banca dati può essere richiesta o in sede di inizio attività o anche successivamente, mediante compilazione del campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (imprese individuali e lavoratori autonomi)[9].

L’iscrizione all’archivio VIES opera immediatamente con riferimento alla data della richiesta, salvo successivo riscontro da parte dell’Agenzia delle entrate della correttezza e legittimità delle dichiarazioni di parte e della regolare presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi può avvenire, tra l’altro, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, qualora risulti che il soggetto passivo non ha presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, poiché si presume che egli non effettui più operazioni intracomunitarie. Al fine di superare la predetta presunzione, mantenendo così l'iscrizione nell'archivio VIES, il soggetto passivo deve presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione, i documenti relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti.

Nel caso di specie, si ritiene che la presentazione dei modelli INTRASTAT, anche per una sola delle quattro categorie (acquisti/cessioni intracomunitari di beni ovvero prestazioni di servizi rese/ricevute) fa conservare al soggetto passivo l’iscrizione al VIES.

Per contro, più delicata appare la situazione in cui il soggetto identificato all’IVA in Italia[10] realizza esclusivamente acquisti intracomunitari di beni e servizi generici presso soggetti di altri Stati membri, ma non è tenuto alla presentazione (mensile), nei sensi sopra illustrati, dei modelli INTRASTAT.

In questo caso, il soggetto passivo identificato in Italia, che non ha presentato neanche in via facoltativa gli elenchi acquisti (di beni e/o servizi), potrebbe trovarsi ad essere cancellato periodicamente dall’archivio VIES, con l’onere di dover presentare reiteratamente (all’atto di ricezione del provvedimento di esclusione) adeguata documentazione che gli consenta di superare la presunzione relativa alla mancata effettuazione di operazioni intracomunitarie nei quattro trimestri precedenti.

Tuttavia, ciò appare particolarmente oneroso. Si attendono in merito chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, anche in relazione al coordinamento tra il mantenimento dell’iscrizione all’archivio VIES e l’invio delle Comunicazioni periodiche, che, come sopra detto, consentono alla stessa Agenzia di acquisire i dati non più comunicati, in virtù del soppresso obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti trimestrali.

 

 

 


[1] La scadenza del termine di presentazione del 25 febbraio 2018 (domenica) è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

[2] Emanato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.

[3] Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 50, comma 6, del DL n. 331 del 30 agosto 1993, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater del DL 30 dicembre 2016 n. 244.

[4] Emanato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.

[5] Trattasi delle prestazioni di servizi, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, rese a soggetti passivi stabiliti in Italia da soggetti passivi in altri Stati UE.

[6]  I soggetti, che “facoltativamente” intendono presentare gli elenchi INTRASTAT degli acquisti con cadenza trimestrale, sono obbligati all’adempimento per l’intero anno solare.

[7] Cfr. art. 21 del DL n. 78 del 31 maggio 2010.

[8] Enti che non svolgono attività commerciali, ma che nel corso dell’anno solare precedente o nel corso dell’anno abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore alla soglia di 10.000 euro, ovvero abbiano optato per l'applicazione dell'imposta in Italia, in caso di acquisti intracomunitari effettuati per un importo annuo al di sotto della soglia.

[9] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2014/159941 del 15 dicembre 2014. Peraltro, gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta compilano, agli stessi fini, la casella “C” del Quadro A del modello AA7/10.

[10] Tra questi rientrano anche gli enti non soggetti che non effettuano alcuna attività commerciale, ma che sono muniti di partita IVA.