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VAT Alert

Novità in tema di fatturazione elettronica

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017 205) ha, tra l’altro, previsto l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr., in particolare, art. 1, commi 909 e 916), con anticipazione dello stesso obbligo al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti per autotrazione e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto con una pubblica amministrazione[1] (cfr. comma 917).

Il Consiglio UE, con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593, ha autorizzato l’Italia ad utilizzare tale misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe). Le disposizioni sono state completate con l’emanazione:

  • del Provvedimento n. 73203/2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018;
  • del Provvedimento n. 89757/2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;
  • della circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.

Qualificazione di fattura elettronica

L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica (a decorrere dalle scadenze sopraindicate) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ivi comprese eventuali variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, compresi i privati consumatori.

Trattasi di tutte le situazioni in cui, in capo al cedente/prestatore, sussista l’obbligo di emettere fattura, anche qualora questo discenda da una specifica richiesta da parte del cliente, privato consumatore.

Si precisa che, pur essendo il cedente /prestatore obbligato ad emettere fattura elettronica, i privati consumatori possono rinunciare alla ricezione della fattura (in formato elettronico o analogico).

Peraltro, sono esonerati dal suddetto sistema i soggetti passivi rientranti nel “regime di vantaggio”[2] e i soggetti passivi che applicano il regime forfetario dei soggetti di ridotte dimensioni[3].

Il Provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle entrate, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche stabilisce in primo luogo che la “fattura elettronica”:

  • è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso, anche tramite intermediari, per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) che lo recapita al soggetto ricevente;
  • si presenta sotto forma di file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili;
  • contiene tutti i dati richiesti per le fatture dall’art. 21 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, nonché eventuali ulteriori informazioni previste da specifiche disposizioni.

Per la predisposizione delle fatture elettroniche in modo più agevole ed in tempi più rapidi, sarà messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate un servizio web e una app dedicata, allo scopo di consentire all’emittente di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code. Questa possibilità è offerta ai soggetti titolari di partita IVA mediante collegamento all’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, è offerto gratuitamente dalla medesima Agenzia il servizio di conservazione delle fatture emesse mediante accordo preventivo di servizio.

Trasmissione e controllo delle fatture

La trasmissione delle fatture elettroniche al SdI può essere effettuato con le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • procedura web e app offerti dall’Agenzia.

Per i soggetti passivi che si accreditano allo SdI tramite “codice destinatario”, la trasmissione può avvenire con le seguenti modalità:

  • sistema di cooperazione applicativa “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le fatture, che possono essere trasmesse sotto forma di file singolarmente o tramite un lotto, sono controllate dal SdI.

In caso di esito positivo dei controlli, il SdI recapita la fattura al destinatario e trasmette all’emittente una “ricevuta di consegna”.

In caso di mancato superamento dei controlli, una “ricevuta di scarto” viene recapitata, entro 5 giorni, al soggetto che ha effettuato la trasmissione e con il medesimo “canale”. In tal caso le fatture, comprese quelle inviate in lotto di fatture, si considerano come non emesse.

Anche per il recapito è reso disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico.

Qualora per cause tecniche (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), non addebitabili al SdI, non fosse possibile procedere al recapito della fattura, questa è resa disponibile al cessionario/committente (da parte dello stesso SdI) nella sua area riservata[4] del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al trasmittente. In questa evenienza, il cedente/prestatore deve comunicare tempestivamente al cliente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Per le operazioni attive e passive in cui la controparte è un soggetto non stabilito in Italia, il soggetto stabilito nello Stato è tenuto a comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o di ricezione del documento:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore, ovvero i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento relativo all’operazione;
  • la data di registrazione dei documenti ricevuti, comprese le note di variazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta (qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, dovrà essere riportata la tipologia dell’operazione).

Non è obbligatoria la comunicazione per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Cessione carburanti per autotrazione

Per queste cessioni, come sopra detto, l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica è anticipato al 1° luglio 2018. La circolare n. 8/E del 2018 chiarisce, preliminarmente che le nuove regole si applicano alle cessioni di “benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione”, con esclusione, ad esempio, delle cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.[5].

Tra gli elementi da riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica, non è prevista l’indicazione della targa del mezzo di trasporto, che potrà essere riportata in via facoltativa, unitamente al modello del veicolo ed altre eventuali indicazioni, allo scopo di consentire la riconducibilità della spesa ad uno specifico bene e consentire la deduzione del costo. Peraltro, qualora nel documento siano riportate altre spese (riparazioni, ecc.) effettuate presso lo stesso esercizio commerciale (distributore di carburanti), la fattura deve essere, comunque, emessa in formato elettronico.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica rimane anche in presenza di fatture differite, in relazione alle quali siano stati emessi documenti di trasporto o note di consegna, mediante i quali possano essere identificate le controparti dell’operazione.

La nuova modalità di fatturazione non incide sulle altre regole, già previste, quali quelle relative alla possibilità di annotare cumulativamente le fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

Una importante innovazione riguarda le modalità di pagamento delle cessioni in esame, ai fini della detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi, per le quali è necessario far ricorso all’utilizzo di mezzi “tracciabili” che consentano l’individuazione delle operazioni. A tal fine, la circolare n. 8/E del 2018 individua quali mezzi idonei:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, e vaglia cambiari e postali;
  • altri mezzi elettronici di pagamento, quali i) addebito diretto; ii) bonifico bancario o postale; iii) bollettino postale; iv) carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

In sostanza, come sottolinea la circolare n. 8/E del 2018, si devono ritenere validi, ai fini predetti i “pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”[6].

Si sottolinea che, in base a specifici accordi, il pagamento può avvenire anche in tempi diversi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione; è il caso, ad esempio, delle carte utilizzate nei contratti di "netting" o di altri sistemi “che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento”.

In verità, proprio con riferimento a queste ultime ipotesi può accadere che il momento del pagamento non coincida con l’obbligo di emissione della fattura.

In particolare, si precisa che per i buoni carburante emessi dalle compagnie petrolifere occorre distinguere i “buoni monouso” dai “buoni multiuso”; solo per i primi, infatti, dovrà essere emessa fattura elettronica al momento dell’emissione del buono/ricarica della carta.

Per i “buoni multiuso” che consentono l’approvvigionamento presso esercizi, anche diversi, da quelli dell’emittente (ad esempio impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche”, ecc.), il buono, costituendo un mero documento di legittimazione, non comporterà l’obbligo di emissione di fattura, che andrà emessa (elettronicamente) al momento dell’effettuazione del rifornimento.

                                



[1] Per le cessioni non imponibili nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati al di fuori dell’UE (c.d. tax free shopping) la fattura, in modalità elettronica, dovrà essere emessa a partire dal 1° settembre 2018 (art. 1, comma 1088, Legge di Bilancio 2018), in luogo della decorrenza in precedenza fissata al 1° gennaio 2018 (cfr. DL 22 ottobre 2016 n. 193, art. 4-bis, comma 1).

[2] Art. 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011, n. 98.

[3] Art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[4] L’area riservata è, altresì, utilizzata per mettere a disposizione la fattura elettronica al cliente, qualora questi sia un privato consumatore o sia un soggetto in regime cd di vantaggio o in regime forfetario.

[5] Per le cessioni di altri tipi di carburante l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

[6] Al riguardo si può anche pensare all’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito del cessionario, tramite “card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari” e simili.