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Supportiamo i nostri clienti a completare processi di acquisizione, vendita ed in generale di trasformazione
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Il nostro team valutazioni fornisce un supporto essenziale in caso di strutturazione di operazioni straordinarie, transazioni e contenziosi.
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Lavoriamo con imprenditori e manager di aziende del mid market aiutando loro ad affrontare qualsiasi tipo di operazione straordinaria
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Le imprese devono sapersi adattare a gestire indagini, contenziosi e risoluzioni di conflitti a livello multigiurisdizionale e ad affrontare la minaccia di attacchi informatici, proteggendo nel contempo il valore dell’organizzazione
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Assistiamo le imprese nell’individuazione di performance insoddisfacenti ed elaborare soluzioni attuabili che massimizzino il valore e consentano una ristrutturazione sostenibile.
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
Il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile dal 2016 ma recentemente l’Agenzia delle entrate ha emanato diversi chiarimenti che si rende importante analizzare. Due sono gli argomenti in particolare: la necessità di un nesso causale fra il ritorno in Italia e l’attività lavorativa e il fatto che il dipendente distaccato, in determinati frangenti, possa beneficiare del regime speciale.
Per i datori di lavoro con operazioni internazionali e dipendenti impegnati in distacchi di lungo periodo all’estero, i chiarimenti suggeriscono opportunità per mitigare la tassazione dei dipendenti e potenzialmente anche i costi sostenuti dalla società e legati ai distacchi.
Background
L’art. 16, del decreto legislative 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale dell’Italia. Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Le condizioni previste dalla norma sono le seguenti:
- i dipendenti devono acquisire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- i lavoratori devono impegnarsi a rimanere in Italia per almeno un biennio;
- l’attività lavorativa deve essere prestata presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata nel territorio dello stato per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti da specifici decreti legislativi.
Nuovi chiarimenti per alcuni dipendenti
La normativa ha subito integrazioni negli anni e nella sua ultima versione in vigore dal 2017 estende l’applicazione alle persone fisiche di qualsiasi cittadinanza e a coloro che intraprendono un’attività di lavoro autonomo in Italia. Tuttavia fin dalla sua prima versione, la previsione normativa non risultava di facile applicazione per i diversi risvolti che la medesima poteva avere sulle specifiche situazioni personali di ciascun soggetto.
Per tale ragione a maggio 2017, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 17 ove dava maggiori dettagli interpretativi ed applicativi della norma. Durante l’anno 2018, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato poi risoluzioni e risposte al fine di fornire chiarimenti interpretativi legati a specifiche situazioni personali.
Nel seguito evidenziamo i sopra menzionati chiarimenti:
- Risoluzione n. 72/2018 – Il regime è applicabile anche in caso di trasferimento all’interno di aziende facenti parte del medesimo Gruppo.
- Risoluzione n. 76/2018 – Il regime è applicabile anche in caso di distacco all’estero. La risoluzione ha specificato che la norma non prevede un esplicito divieto, come invece prevedeva la normativa precedente (Legge n. 238/2010).
La Circolare n. 17/2017 specificava che non spetta l’applicazione del regime nel caso di rientro a seguito di conclusione del distacco che, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e non soddisfa la finalità attrattiva della norma.
La risoluzione evidenzia dunque la finalità antielusiva della previsione inclusa nella circolare ma sottolinea la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. La Risoluzione specifica che questo si può verificare ad esempio quando il distacco sia prorogato più volte e la sua durata nel tempo determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero o quando il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia e quindi il dipendente assume un ruolo aziendale diverso rispetto all’originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero. - Risposta n. 919-114/2018 – La Risposta sottolinea il collegamento funzionale che deve esistere fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa: l’Agenzia delle entrate nega la possibile applicazione del regime di favore a coloro che si trasferiscono in Italia con il solo scopo di cercare lavoro e senza un contratto di lavoro firmato. E’ questa la conclusione inclusa nella risposta dell’Agenzia ad una lavoratrice, che lavorando in Irlanda e volendo rientrare in Italia aveva chiesto la possibilità di essere assunta da una società italiana, facente parte del Gruppo. Ricevendo risposta negativa dal datore di lavoro, la dipendente ha presentato dimissioni e ha fatto rientro in Italia senza un contratto di lavoro firmato ma con l’intenzione di trovare un’occupazione nel breve. Sebbene la ricerca abbia avuto esito positivo dopo 10 mesi dal trasferimento, l’Agenzia non ha ravvisato il nesso causale necessario per poter beneficiare del regime.
Conclusioni
I chiarimenti emessi dall’Agenzia delle entrate sono molto importanti per tutti quei gruppi di società che muovono un elevato numero di dipendenti in distacco. E’ importante sottolineare che un’analisi ad hoc è necessaria sulla situazione di ciascun dipendente è cruciale per confermare l’applicabilità del regime.
Per ulteriori informazioni potete contattare Gabriele Labombarda o Paola Lova.