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IVA

Proposte della Commissione UE in tema di reverse charge

L’applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) IVA, nel corso degli anni, ha ampliato il proprio appeal, facendo emergere un sempre maggiore interesse della Commissione UE e degli Stati membri, in una logica di lotta alla frode e all’evasione fiscale.

A tal fine, nella Direttiva IVA 2006/112/CE sono previste diverse ipotesi di applicazione del reverse charge, a seconda che sia stato previsto a regime, ovvero per un limitato periodo di tempo oppure che sia consentito in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida alla frode. A queste possibilità si aggiunge la facoltà degli Stati di poter ottenere una misura di deroga per l’applicazione dell’inversione contabile, in casi diversi da quelli specificamente catalogati, ai sensi della disposizione generale e di chiusura, contenuta nell’art. 395 della Direttiva IVA.

La proposta della Commissione UE 298

La recente proposta della Commissione UE COM (2018) 298 del 25 maggio 2018 mira ad una ulteriore proroga dell’inversione contabile (per le ipotesi c.d. a termine), delineando meglio anche i contorni dell’applicazione del meccanismo di reazione rapida alla frode, in vista dell’adozione del regime definitivo degli scambi tra Stati membri. Infine, merita qualche approfondimento anche la proposta COM (2016) 811 del 21 dicembre 2016 sull’applicazione di un sistema generalizzato di reverse charge.

Con la recente proposta di Direttiva COM (2018) 298 dello scorso 25 maggio, la Commissione intende estendere il periodo di applicazione del reverse charge facoltativo fino al 30 giugno 2022, in correlazione con i termini di adozione di un regime definitivo dell’IVA in tema di scambi intracomunitari. Con la stessa proposta la Commissione, oltre a prorogare fino alla stessa data del 30 giugno 2022, la durata dell’adozione del meccanismo di reazione rapida alla frode (QRM - Quick Reaction Mechanism), ne detta una disciplina più coerente e sistematica.

Al riguardo, si rammenta che il QRM è stato introdotto con la Direttiva 2013/42/UE del 22 luglio 2013, con scadenza 31 dicembre 2018, allo scopo di consentire un’adozione più rapida della misura di deroga, rispetto alla procedura basata sull’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.

Segnatamente, quest’ultimo articolo prevede l’invio di una apposita istanza da parte dello Stato membro interessato che deve essere accolta dalla Commissione ed adottata all’unanimità dal Consiglio (sotto forma di decisione), con una tempistica non certo agevole la cui durata può protrarsi diversi mesi, ma non oltre gli otto (cfr. citato art. 395 della Direttiva IVA), con il rischio di pesanti perdite di gettito per lo Stato membro colpito dalla massiccia esposizione alla frode.

Altre proposte

Infine, non può trascurarsi che tra le altre proposte presentate dalla Commissione, di particolare rilievo, vi è anche la proposta COM (2016) 811 diretta ad introdurre “un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia”.

Nel presente contributo gli autori intendono entrare nella logica dell’adozione del reverse charge rilevandone anche le ipotesi cui ha fatto ricorso lo Stato italiano per combattere la frode e rendere più agevole la riscossione del tributo.

Per ulteriori informazioni, contattate Mario Spera.