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Editoriale NF 4/2019

Brexit: no-deal scongiurato, ma lo scenario resta complesso

Paolo Besio Paolo Besio

Dopo che il Parlamento inglese ha bocciato per tre volte l’accordo per l’uscita “ordinata” del Regno Unito dall’Unione Europea, lo scorso 11 aprile i rappresentanti degli Stati membri della UE hanno concesso una proroga “flessibile” che dà tempo al governo di Theresa May fino al prossimo 31 ottobre per trovare un accordo sulle condizioni di uscita.

Il Regno Unito potrà comunque uscire dall’Unione Europea prima del termine su indicato se il Parlamento britannico voterà a favore della bozza di accordo già elaborato sulle condizioni di uscita o di altro accordo che dovesse nel frattempo essere raggiunto con l’Unione Europea.

Seppur in maniera concitata, è stata così scongiurata, o almeno rinviata, l’ipotesi della c.d. “Hard Brexit” (inizialmente prevista per il 29 marzo 2019 e poi differita al 10 aprile 2019), ossia un’uscita senza accordo che avrebbe generato conseguenze molto pesanti per gli operatori economici.

Una condizione posta da Bruxelles per concedere la proroga è la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee di maggio 2019, pena la certezza di una uscita dalla UE senza un accordo. Il Regno Unito dovrebbe anche continuare a contribuire al budget comunitario.

Decreto-legge n.22 del 25 marzo 2019

È, quindi, ragionevole aspettarsi che il Regno Unito provi a uscire entro il 22 maggio, per evitare la propria partecipazione alle elezioni e al rinnovo degli organi comunitari e limitare gli oneri.

In tale ambito di incertezza, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, la cui finalità è, inter alia, tutelare la stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati qualora si pervenga a un “no-deal”.

Il decreto inoltre è stato emanato per (i) assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti residenti nel Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti residenti in Italia operanti nel Regno Unito e (ii) disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l’attività nel territorio della Repubblica.

Il decreto stabilisce un periodo transitorio di 18 mesi, operante dal giorno di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, indicando gli effetti che un “no-deal” avrà sull’operatività degli intermediari bancari e assicurativi.

Durante il periodo di transizione continueranno ad applicarsi al Regno Unito: (i) le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione della sua appartenenza, nella sua qualità di Stato membro dell’UE (comprese quelle derivanti dalle direttive UE); e (ii) le disposizioni nazionali derivanti dalla direttiva sull’IVA e sulle accise, nella misura in cui compatibili. Tali disposizioni saranno attuate mediante decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Lo scenario è evidentemente in continua evoluzione. Il Comitato Brexit di Bernoni Grant Thornton è a Vostra disposizione per assistervi. Per informazioni scrivere a: comitatobrexit@bgt.it.gt.com.

Notizie Flash aprile 2019