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Regime speciale per lavoratori impatriati

Gabriele Labombarda Gabriele Labombarda

Premessa

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n.147 pubblicato a Settembre 2015 ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", in vigore da Gennaio 2016. La disposizione originaria è stata sottoposta a numerose rettifiche e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria. 

Più recentemente, il Decreto Legge n.34 in vigore dal 1 Maggio 2019 (il cosiddetto "Decreto Crescita" ha introdotto alcune modifiche all'art.16, comma 1, al fine di semplificare ed estendere l'applicazione del regime speciale a un gruppo più ampio di persone (artisiti, atleti, lavoratori subordinati, autonomi o titolari di reddito d'impresa). 

Cosa è cambiato?

La nuova versione dell'art.16, così come modificata dal Decreto Crescita, ha ampliato le categorie di reddito soggette alla parziale esenzione dalle imposte. L'elenco comprende non solo il reddito proveniente dal lavoro subordinato e autonomo, già inclusi nella versione precedente dell'articolo, ma anche il reddito assimilato al lavoro dipendente e il reddito d'impresa (disciplinato dal comma 1-bis dell'art.16 del Decreto).

Gli individui che trasferiscono la residenza in Italia nel 2019 (e.g. in conseguenza del trasferimento nella prima parte dell'anno) saranno soggetti alla precedente versione dell'art.16 e pertanto i lavoratori interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

  1. non essere residenti fiscali in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
  2. impegnarsi a risiedere e lavorare in Italia per almeno due anni;
  3. svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società estera che controlla l'impresa italiana;
  4. prestare l'attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano (i.e. almeno 183 giorni all'anno);
  5. rivestire ruoli direttivi o avere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

Agli individui che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 (e.g. in conseguenza del trasferimento nella seconda parte del 2019) si applica, invece, la nuova versione dell'art.16 che prevede requisiti più permissivi per l'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati. 

Nello specifico, i lavoratori interesati dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

  1. non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
  2. impegnarsi a risiedere e lavorare in Italia per almeno due anni, qualificandosi come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'art.2 del TUIR;
  3. prestare attività lavorativa prevalentemente in Italia (i.e. almeno 183 giorni all'anno);

L'elenco aggiornato consiste di applicare il regime speciale a un gruppo più vasto di persone. Il fatto che i lavoratori trasferitisi in Italia non debbano avere una specifica qualifica o ruolo implica che chiunque possa beneficiare del regime speciale. 

Ammontare e durata dell'esenzione

Un'ulteriore significativa novità introdotta dal Decreto Crescita è la modifica della percentuale di reddito imponibile e il relativo aumento del numero di anni per i quali il regime speciale è applicabile. 

La regola generale prevede l'esenzione del 70% del reddito (fino al 31 Dicembre 2019, la quota esentabile è pari al 50%) per cinque anni (il primo anno dal trasferimento e i quattro successivi). 

Quando viene soddisfatto uno dei seguenti requisiti, la parte di reddito soggetta a tassazione diminuisce, arrivando al 10% e il numero di anni di applicazione aumenta, arrivando fino a dieci. 

  • I soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia beneficiano di un'esenzione del 90% del reddito, a partire dal primo anno di trasferimento della residenza e per i quattro successivi;
  • I soggetti con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e soggetti che acquistano un immobile in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti lo stesso

possono beneficiare dell'esenzione del 70% per i primi cinque anni e del 50% per ulteriori cinque, per un totale di dieci di esenzione parziale. 

I lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, potranno beneficiare dell'esenzione del 70% del reddito per i primi cinque anni e, negli ulteriori cinque, la percentuale di esenzione aumenterà al 90%

Disposizioni specifiche per i cittadini italiani

Ai sensi del comma 5-ter dell'art.16, i cittadini italiani non registrati all'AIRE nel periodo di residenza all'estero, precedente il trasferimento in Italia, a partire dal 1 Gennaio 2020 potranno beneficiare della parziale esenzione dalle imposte, a patto che che siano stati residenti fiscali in uno Stato estero, ai sensi di una convenzione per evitare una doppia tassazione. 

Rettifiche al regime speciale per docenti e ricercatori

Il Decreto Crescita ha inoltre previsto rettifiche all'art.44 del Decreto legge n.78/2010 con riferimento al numero di anni per i quali l'esenzione può applicarsi.

I docenti e i ricercatori che trasferiranno la propria residenza fiscale dal 1 Gennaio 2020 e che non sono stati residenti in Italia per i precedenti due anni, potranno beneficiare dell'esenzione del 90% del reddito di cui all'art.44 per cinque anni anzichè tre, come precedentemente previsto.

L'esenzione del 90% si applica per ulteriori tre anni, per un totale di otto, a docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistino un immobile in Italia in seguito al trasferimento o nei dodici mesi che lo precedono. 

Il regime è applicabile fino a undici o tredici anni nel caso in cui il lavoratore abbia due o tre figli minorenni o a carico. 

In caso di mancata registrazione all'AIRE negli anni precedenti il ritorno in Italia, il regime può applicarsi a condizione che i lavoratori risultino residenti fiscali in uno Stato estero, ai sensi di una convenzione per evitare la doppia transazione. 

Si prega di contattare Gabriele Labombarda o Paola Lova per qualsiasi chiarimento necessario