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Tax News

Aggiornamento lista Paesi Black list

Il 12 marzo 2019, il Consiglio Ecofin, ha aggiornato la lista dei Paesi ritenuti “paradisi fiscali”, ossia delle giurisdizioni non Ue che, secondo la Commissione, sono state ritenute non compliant dal punto di vista fiscale.

In particolare, la nuova lista comprende ora 15 giurisdizioni, di cui 10 aggiunte con l’ultimo aggiornamento e altre cinque già esistenti. Si tratta di tutte quelle giurisdizioni che non hanno attuato gli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea in termini di politiche fiscali e che saranno soggetti a particolare controllo da parte delle autorità comunitarie e nazionali.

I nuovi paesi nell’elenco messo a punto dalla Commissione europea e approvata dai Ventotto sono Aruba, il Belize, Barbados le isole Bermuda, Dominica, le isole Figi, le isole Marshall, il sultanato di Oman, le isole Vanuatu e gli Emirati Arabi Uniti (nonostante il dissenso che l’Italia, insieme all’Estonia, aveva apertamente manifestato al Consiglio UE). Questi si aggiungono alle Samoa americane, Samoa, Guam, le isole Vergini americane e Trinidad & Tobago.

  • Transfer Price

Con le sentenze n. 28337/2018 e n. 28338/2018, la Corte di cassazione si è occupata delle modalità di determinazione di prezzi di trasferimento a valore normale, e, in particolare, sulla “normalizzazione a posteriori” di tali prezzi per transazioni fra società italiane ed estere appartenenti allo stesso gruppo.

In particolare, i giudici hanno affrontato il tema della legittimità degli aggiustamenti di fine esercizio dei prezzi infragruppo, originariamente fissati sulla base di stime, per adeguarli al “valore normale”. Sulla base di quanto indicato dai giudici, le imprese multinazionali dovranno valutare la normalità dei prezzi di trasferimento prima dell’effettuazione di eventuali aggiustamenti, non rilevando, pertanto, eventuali rettifiche ex post, anche laddove venisse riscontrato da una eventuale verifica a consuntivo uno scostamento tra i prezzi effettivamente applicati durante l’esercizio e il valore normale.

  • Patent Box

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 in tema di esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “grandfathering”. In particolare, è’ stato indicato che per i contribuenti che avevano già presentato l’opzione per accedere alla procedura di patent box nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione, è’ stata fatta salva la possibilità di detassare i marchi entro il 30 giugno 2021.

Nel principio di diritto 11 del 22/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che nel 2015 aveva esercitato l'opzione per il “patent box” senza però dar corso all'istanza di ruling obbligatorio. Il contribuente ha presentato l'istanza di accesso alla procedura di determinazione del reddito ascrivibile ai beni agevolati solo il 31 dicembre 2018, richiamando l'opzione originariamente presentata nel 2015. Poiché, nel frattempo, i marchi d’impresa, inizialmente inclusi nel novero dei beni intangibili agevolabili sono stati esclusi dall’agevolazione, è sorto il dubbio sulla possibilità di accedere al regime del patent box.

L'Agenzia, con la sua risposta, si è espressa specificando che, da un lato, viene consentito l'ingesso dei marchi nel regime, dando prevalenza alla data di presentazione dell'opzione (ovvero il 2015), e dall'altro il termine ultimo di applicazione della agevolazione, che avrà inizio dal 2018 abbia fine inderogabilmente in data 30 giugno 2021.