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Regime speciale per lavoratori impatriati

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L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 ha introdotto un regime speciale per i cittadini UE altamente qualificati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo un periodo minimo di lavoro o studio all’estero. Si ricorda che, in presenza di specifiche circostanze, sono disponibili altre agevolazioni per i cosiddetti High Net Worth Individuals (che prevedono una flat tax di 100.000 euro per coprire i redditi prodotti all’estero) e per i lavoratori in pensione che si trasferiscono in Italia.
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L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 ha introdotto un regime speciale per i cittadini UE altamente qualificati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo un periodo minimo di lavoro o studio all’estero. Si ricorda che, in presenza di specifiche circostanze, sono disponibili altre agevolazioni per i cosiddetti High Net Worth Individuals (che prevedono una flat tax di 100.000 euro per coprire i redditi prodotti all’estero) e per i lavoratori in pensione che si trasferiscono in Italia.

Le modifiche apportate al testo dell’articolo 16 nel corso degli anni hanno portato alla creazione di diversi tipi di regimi con differenti requisiti. La riduzione dei requisiti introdotta nel 2019 ha esteso la platea dei soggetti ammessi. La versione attuale del regime speciale è stata introdotta nel 2019, quando il legislatore ha drasticamente semplificato i requisiti per l’applicazione del regime speciale rendendolo accessibile ai soggetti che:

  • Non sono stati residenti fiscali in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • Trasferiscono la residenza fiscale in Italia per almeno due periodi di imposta consecutivi;
  • Svolgono la maggior parte della loro attività lavorativa in Italia.

Il regime speciale è applicabile al reddito da lavoro subordinato, al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa personale prodotto in Italia e prevede un’esenzione del 70% per cinque anni (del 50% nel caso di atleti professionisti). Al verificarsi di determinate condizioni, l’esenzione può essere aumentata fino al 90% e la durata può essere estesa fino a ulteriori cinque anni, durante i quali l’esenzione sarà pari al 50%.

Le diverse modifiche ed emendamenti all’Articolo 16 del D.L. 147/2015 ha creato molti dubbi in merito all’effettiva applicazione del regime speciale, anche nei casi in cui la situazione personale di un individuo può sembrare molto chiara e confermare il rispetto dei requisiti. Pertanto, Grant Thornton Italia raccomanda di affidarsi a un consulente fiscale per accertare l’effettiva possibilità di accedere al regime e prevenire così rischi futuri per gli individui a seguito di verifiche fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel 2021 il legislatore italiano non ha introdotto aggiornamenti rilevanti alla legge, ma l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interessanti risposte alle istanze di interpello presentate dai contribuenti con riferimento a situazioni personali specifiche.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano quattro temi principali.

1. Applicazione del regime speciale a individui che tornano in Italia al termine di un periodo di distacco all’estero

Gran parte delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel 2021 riguarda quelle persone che tornano in Italia dopo un periodo di distacco all’estero e la possibilità per queste persone di accedere al regime speciale.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che in generale il regime speciale non è applicabile ai dipendenti che tornano in Italia al termine di un periodo di distacco.

Al di là di questa regola generale è tuttavia opportuna un’analisi ad hoc di ciascun caso per valutare se dal ritorno del dipendente in Italia scaturisce un “nuovo” rapporto di lavoro.

Secondo il contenuto della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, il regime speciale è applicabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) nel caso di periodi di distacco estesi più volte, determinando così un indebolimento del legame tra il dipendente e il territorio italiano; oppure (ii) nel caso in cui il ritorno in Italia non è dovuto al naturale termine del periodo di distacco all’estero e non rappresenta una prosecuzione dell’attività lavorativa svolta all’estero (durante il periodo di distacco) e in Italia (prima dell’inizio del periodo di distacco).

Sulla base dei chiarimenti forniti, sembra che sia necessaria un’analisi specifica di ciascun caso per poter confermare se è in essere un nuovo rapporto/contratto di lavoro.  

2. Lavoro a distanza

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il regime speciale è applicabile agli individui che lavorano a distanza dall’Italia a beneficio di datori di lavoro o clienti esteri. Per beneficiare del regime speciale, tali individui devono rispettare i requisiti ordinari previsti dalla legge. Anche l’estensione di ulteriori cinque anni è ammessa, sempre a condizione che siano rispettati i relativi requisiti.

Al contrario, i lavoratori assunti da un datore di lavoro italiano che lavorano a distanza da un altro Paese e che svolgono l’attività lavorativa all’estero per oltre 183 giorni in un anno solare non possono beneficiare dell’esenzione parziale dalle imposte italiane a partire da quello specifico anno. Non è preclusa la possibilità di accedere al regime per qualsiasi altro anno, a patto che siano rispettati i requisiti previsti e che il soggetto produca reddito nel territorio italiano per la maggior parte dell’anno.

Oltre ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è importante segnalare che gli individui – e in particolare i lavoratori subordinati – che rientrano in questa casistica devono valutare attentamente anche le implicazioni a livello previdenziale derivanti dal trasferimento in Italia. Inoltre, è raccomandabile svolgere un’analisi per verificare la presenza di una stabile organizzazione, al fine di valutare se le attività svolte dal dipendente che lavora dall’Italia possano comportare la presenza, tassabile, di un datore di lavoro estero in Italia.

3. Esercizio dell’opzione per estendere la durata del regime speciale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di optare per l’estensione del regime speciale per gli individui che si sono trasferiti in Italia, diventando residenti fiscali in Italia prima del 30 aprile 2019.

Sulla base delle risposte fornite, l’opzione deve obbligatoriamente essere esercitata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo al termine del quinquennio iniziale di validità. Se l’opzione è esercitata in un periodo diverso (che sia prima o dopo il termine dei primi cinque anni), la stessa è da considerarsi non valida.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il rispetto dei requisiti previsti per l’estensione deve essere valutato con riferimento al quinquennio che precede l’esercizio dell’opzione.

L’estensione per gli individui che sono arrivati in Italia prima del 30 aprile 2019 è possibile solo per i cittadini UE. Esistono inoltre incertezze circa la possibilità di esercitare tale opzione da parte dei cittadini britannici. Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi mesi.
 

4. Applicazione del regime speciale in caso di compensi differiti e compensi sotto forma di azioni

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il regime speciale è applicabile anche ai compensi differiti, quali premi a breve termine o stock option, se l’attività lavorativa rilevante è svolta in Italia.

Sulla base dei chiarimenti forniti, i compensi differiti si qualificano generalmente come reddito da lavoro dipendente e, pertanto, soggetti a tassazione in Italia nel momento in cui vengono pagati al dipendente. Nel caso in cui il dipendente benefici del regime speciale, la percentuale di esenzione sui compensi differiti dipende dalla percentuale di esenzione applicabile nell’anno in cui il dipendente riceve tali compensi differiti.