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Split payment: modifiche ai soggetti destinatari

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 13 luglio 2017, ha apportato rilevanti modifiche al decreto del 27 giugno 2017[1], emanato in attuazione dell'art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment.

Il decreto in parola è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito del MEF nella serata di venerdì 14 luglio 2017 ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le citate modifiche riguardano l’identificazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR 633/72 che, secondo il novellato art. 5-bis, coincidono con quelle PA che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214 L. 244/2007.

Secondo quanto confermato dalla relazione illustrativa al decreto del 13 luglio 2017, rientrano in tale ambito:

  1. i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT nell’elenco pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 3 L. 196/2009 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno;
  2. le Autorità indipendenti;
  3. in ogni caso, i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 quali “le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300” e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI;
  4. le amministrazioni autonome.

In conseguenza delle modifiche apportate, il Dipartimento delle finanze non provvede più alla pubblicazione dell’elenco delle PA interessate dalle disposizioni in materia di split payment. I soggetti fanno riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) avendo cura:

  • di non considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”;
  • di considerare le aziende speciali, in quanto soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei soggetti, siano essi fornitori o acquirenti, che hanno (o non hanno) assoggettato alla disciplina della scissione dei pagamenti le operazioni per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1 luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto del 13 luglio 2017.

Il decreto del 13 luglio 2017 modifica anche le norme (di cui l’art. 5-ter, comma 2 del decreto) relative agli elenchi delle società controllate dal settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, stabilendo che, al termine del periodo di interlocuzione con le società interessate, il Dipartimento delle finanze del MEF effettuerà una mera pubblicazione degli elenchi definitivi, ritenendo non necessaria l’approvazione dei medesimi formalizzata mediante decreto del Direttore generale delle finanze.

Si rileva, infine che, contestualmente alla pubblicazione del decreto (e della relativa relazione illustrativa), il MEF ha reso accessibili gli elenchi aggiornati delle società a controllo pubblico e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, ed in particolare:

  • l’elenco (.xlsx) [18,2KB] delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime (elenco 2);
  • l’elenco (.xlsx) [14,3KB] delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime (elenco 3); 
  • l’elenco (.xlsx) [90,5KB] delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime (elenco 4); 
  • l’elenco (.xlsx) [10,6KB] delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (elenco 5). 

L’elenco 5 è stato revisionato, mentre dagli elenchi 2, 3 e 4 sono state eliminate le seguenti tipologie di soggetti:

  • le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica  pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50 per cento;
  • le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
  • le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.

I soggetti interessati potranno comunicare - entro mercoledì 19 luglio 2017 - alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, eventuali errate inclusioni o non inclusioni negli elenchi ad oggi accessibili.

Si consiglia di verificare con sollecitudine di essere stati correttamente inseriti o esclusi dagli elenchi in parola, anche in considerazione del fatto che, da prime verifiche, le differenze rispetto agli elenchi pubblicati in precedenza non sono trascurabili.

Si rammenta, inoltre, che, a norma dell’art. 17-ter, comma 4-quater del DPR 633/72, i fornitori possono richiedere ai cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti di cui all’istituto in parola. I cessionari o committenti che ne ricevano richiesta sono obbligati al rilascio dell’attestazione; i fornitori in possesso dell’attestazione sono tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment.



 

[1] Il decreto del 27 giugno 2017 è modificativo del decreto del 23 gennaio 2015