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IVA

Depositi IVA: difficili modalità di funzionamento

Il D.L. n. 193/2016 ha apportato notevoli modifiche all’istituto dei depositi IVA, disciplinati dall’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. Da un lato è stato introdotto un ampliamento dei beni che possono essere introdotti in deposito, dall’altro, in un’ottica antielusiva, è stata differenziata la modalità di estrazione dei beni, che in alcuni casi comporta la possibilità di continuare ad assolvere l’IVA mediante l’inversione contabile, mentre, in altri, comporta il materiale versamento dell’IVA, ovvero la possibilità di assolvimento mediante l’utilizzo del plafond.

Inoltre, viene ancora di più evidenziata la responsabilità del depositario con riferimento al pagamento dell’IVA. Il quadro che emerge dalla nuova struttura dei depositi non rende agevoli gli adempimenti degli operatori e, talora, sembra tradire l’originaria volontà del legislatore di far sì che attraverso i depositi IVA si potessero attrarre maggiori traffici economici in Italia, dando nuova spinta all’economia del Paese.

I depositi IVA, fin dalla loro introduzione nell’ordinamento fiscale nazionale, avevano come scopo principale quello di evitare un trattamento deteriore alle merci unionali inviate in Italia rispetto a quelle provenienti da Paesi terzi che potevano beneficiare del particolare regime di sospensione della tassazione, qualora introdotte in depositi doganali prima della loro immissione in libera pratica.

Inoltre, con gli stessi depositi IVA si intendeva rendere più competitivo il “sistema Italia”, riducendo gli oneri fiscali e semplificando la circolazione delle merci, attraverso la messa a disposizione degli operatori della catena di logistica e dei servizi collegati.

Tuttavia, non può negarsi che nel corso degli anni i depositi IVA non siano stati sempre utilizzati in modo corretto, comportando l’insorgere di taluni fenomeni di frode fiscale, che hanno indotto il legislatore ad intervenire con misure restrittive per limitare i danni alle entrate erariali.

In quest’ottica si pongono diversi provvedimenti, a partire dall’obbligo di prestare idonea garanzia (commisurata all’imposta), fissato dall’art. 7 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, fino al recente D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 che ha introdotto importanti modifiche al sistema dei depositi IVA, con decorrenza 1° aprile 2017, soprattutto con riguardo all’estrazione dei beni, che hanno fortemente ridimensionato la loro operatività.

L’intento del D.L. n. 193/2016 è stato quello di sostituire il sistema generalizzato di assolvimento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, mediante il meccanismo dell’inversione contabile, con il materiale versamento dell’IVA da parte del soggetto estrattore, addossando una forte responsabilità al depositario che deve intervenire nell’adempimento in nome e per conto del soggetto interessato, rimanendo assoggettato anche ad una responsabilità solidale nel versamento dell’imposta. Tuttavia, in sede di conversione, sono stati ridotti i casi di materiale versamento dell’IVA, rendendo il sistema non più omogeneo ed ingenerando diverse perplessità nelle modalità di assolvimento/pagamento dell’IVA.

L’articolo [ 161 kb ] esamina tali diverse modalità di adempimento ed il ruolo del depositario, nell’ottica dell’eventuale sua responsabilità solidale, nonché il tema dell’impossibilità di utilizzare i depositi IVA nei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino.

[Da: Il Fisco n. 35/2017]

Per ulteriori informazioni contattate Mario Spera.