article banner
IVA

Fatture acquisti da San Marino nelle comunicazioni dati IVA

L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ai commi 1 e 2, è intervenuto sul D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sostituendo l’art. 21 ed introducendo due nuovi artt. 21-bis e 21-ter, nell’ottica di recuperare alcune forme di evasione, attraverso una strategia di organica riduzione del gap IVA “fondata su di una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti, e da una conseguente retroazione da parte dell’Agenzia”.

Per contro, tra le misure previste come alleggerimento degli oneri adempimentali per i soggetti IVA, sono stati aboliti da un lato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni di acquisto intracomunitarie (che riguardano anche le operazioni con la Repubblica di San Marino), dall’altro, per quanto più specificatamente di interesse, l’obbligo di presentare la comunicazione delle fatture di acquisto dei beni provenienti da San Marino, prevista dalla lett. c) dell’art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993.

In tal senso dispone l’art. 7-quater, comma 21, del D.L. n. 193/2016, che ha abolito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite il modello polivalente, i dati relativi alle importazioni di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, fissando con il successivo comma 22 la decorrenza della soppressione dell’adempimento, a partire dalle annotazioni da effettuarsi dal 1° gennaio 2017.

La formulazione della norma abrogativa determina qualche dubbio operativo, poiché interviene sul Decreto ministeriale 24 dicembre 1993 che regola i rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, il quale non essendo mai stato aggiornato, prevede termini particolari per le annotazioni delle “fatture sammarinesi” che mal si adattano con l’attuale normativa del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Ciò impone che i contribuenti IVA prestino particolare attenzione all’osservanza degli oneri loro imposti, per evitare di incorrere in errore.

Per ulteriori informazioni contattate Mario Spera.