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Advisory

Esempio di fusione inversa e implicazioni ai fini ACE

Nell’ambito dei processi di riorganizzazione dei gruppi il management deve valutare le motivazioni organizzative e commerciali senza tralasciare i profili fiscali il cui impatto può mutare radicalmente le connesse valutazioni di convenienza.

Il presente intervento si propone di analizzare le operazioni di fusione inversa ponendo attenzione anche alle implicazioni collegate alle modifiche del Codice civile, ai nuovi orientamenti del Notariato e alle tematiche che possono emergere in relazione all’ACE.

In particolare si ricorda che nell’ambito dei processi di ristrutturazione dei gruppi industriali la necessità di procedere alla razionalizzazione della struttura gestionale o di rispondere ad esigenze commerciali può suggerire al management di realizzare un’operazione straordinaria. Le ragioni commerciali possono essere rappresentate dalle esigenze dei clienti o dalle richieste dei bandi di gara, in base ai quali può non essere consentito ad una società con un certo patrimonio netto di stipulare contratti oltre un certo ammontare di euro. In altri casi si può perseguire l’obiettivo di far partecipare un socio terzo ad un’iniziativa che, inizialmente, riguardava una parte del “business”. Si ipotizzi, ad esempio, che, per le citate motivazioni, si sia reso necessario separare un unico business in due entità (Alfa Spa e Beta Spa) e che Beta sia partecipata al 60% da Alfa essendo il restante 40% di proprietà di Gamma Spa.

Negli anni le circostanze che hanno portato alla costituzione di due società separate possono cessare e la necessità di razionalizzare e ridurre i costi può consigliare di optare per l’integrazione delle due entità. Le modalità con le quali può essere realizzata l’integrazione possono essere diverse come ad esempio un conferimento d’azienda, fusione diretta, scissione del ramo d’azienda da integrare con quello della beneficiaria o la fusione inversa.

In particolare la fusione inversa è una modalità di integrazione delle strutture operative che ha il pregio di portare all’estinzione della società intermedia e di trasferire in capo all’incorporante tutte le posizioni attive e passive, comprese quelle fiscali. Le ragioni sulla base delle quali si può optare per tale soluzione possono essere rappresentate dal fatto che l’incorporata ha meno clienti e fornitori ai quali comunicare l’operazione, è meno indebitata con le banche o ha meno beni registrati da trasferire come possono essere gli immobili, le auto, i contratti di leasing, i marchi e i brevetti. La citata operazione può essere utile anche qualora si persegua l’obiettivo di fare entrare nel capitale della partecipata Beta i soci di Alfa. Tale finalità può essere perseguita per l’apporto di tali soggetti in termini di competenze manageriali o “know how” tecnici e per favorire successive integrazioni.

In questa sede ci si concentrerà l’analisi della fusione inversa sui profili contabili e fiscali, tralasciando la procedura illustrata dal Codice civile che inizia con l’approvazione del progetto di fusione, ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. e termina con l’iscrizione al registro delle imprese dell’atto di fusione, secondo quanto previsto dall’art. 2504 c.c.

Per scoprire di più contattate Stefano Salvadeo o Emanuele Pucci.