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IVA

Le sanzioni per le operazioni soggette al reverse charge

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 affronta il tema delle sanzioni per le operazioni soggette a reverse charge. Si tratta del primo chiarimento organico sulle innovazioni introdotte all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, che rende più agevole la comprensione della materia ed aiuta a sciogliere diversi dubbi interpretativi, che avevano create non poche perplessità nei contribuenti.

Le tematiche ricorrenti sono quelle relative alla natura formale o meno delle violazioni collegate ad operazioni per le quali, pur in assenza di un danno all’Erario (e di un intento evasivo), il meccanismo dell’inversione contabile non risulta correttamente applicato.

L’art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha riformulato il comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo, tra l’altro, tre nuovi commi: il comma 9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3, per rendere più organico il regime sanzionatorio applicabile alle operazioni interessate dall’inversione contabile e pervenire ad una reale riduzione delle sanzioni per le operazioni che non comportano un mancato versamento dell’IVA.
La nuova sistematica delle sanzioni relative alla mancata o erronea applicazione dell’inversione contabile ai fini dell’IVA risulta sicuramente più chiara, perché distingue in modo netto le singole fattispecie.

La circolare n. 16/E/2017 chiarisce che, allo scopo di dirimere talune incertezze interpretative, il legislatore è intervenuto a puntualizzare il concetto di “irregolare assolvimento” del tributo con riferimento alle due ipotesi disciplinate dai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, per le quali, in considerazione della mancanza di un reale danno per l’Erario, sono stabilite riduzioni di sanzioni, fermo restando la possibilità da parte del contribuente di regolarizzare l’operazione, in modo da non incorrere in nessuna sanzione.

A tal fine, sono individuate le due fattispecie, speculari tra di loro, in cui l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo del reverse charge, ma l’imposta è stata assolta in via ordinaria (comma 9-bis.1), e quella inversa in cui l’operazione doveva essere assoggettata ad IVA in via ordinaria, ma l’imposta è stata assolta in inversione contabile (comma 9-bis.2). Ancora, la circolare n. 16/E/2017 sottolinea come con la vigente formulazione normativa siano stati rispettati i criteri relativi al diritto alla detrazione da parte del contribuente che, se fossero stati negati, avrebbero leso il principio della neutralità dell’imposta.

Per maggiori informazioni, contattate Mario Spera.

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Sanzioni per operazioni soggette a Reverse Charge