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IVA

Stretta sulle compensazioni e sulla detraibilità IVA

Alessandro Grassetto Alessandro Grassetto

Alessandro Grassetto, partner di Bernoni Grant Thornton, ha partecipato, in qualità di coordinatore della Commissione Studi Fiscalità Domestica dell'ODCEC di Padova, all’analisi della tematica riguardante i nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA e la detrazione IVA delle fatture passive, e alla redazione del presente articolo, pubblicato su Diritto 24.

Come ormai noto, dal 24 aprile 2017, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, sono state introdotte importanti novità che riguardano, per quel che interessa la presente trattazione, le regole sul visto di conformità, i limiti alle compensazioni dei crediti tributari, le modalità di presentazione dei Modelli F24 e la detrazione IVA delle fatture passive.

Con le novità introdotte dal D.L. 24.04.2017 n. 50, si rende necessaria, per poter effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA di importo superiore ad euro 5.000, l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui tali crediti emergono.

L'art. 3 del decreto, infatti, riduce da 15.000 a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti IVA (con esclusione di quelli trimestrali ed ovviamente dei crediti utilizzati in compensazione "verticale") possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) sulle dichiarazioni dalle quali tali crediti emergono.

Nulla cambia, invece, per i rimborsi IVA, che restano senza visto di conformità/garanzia per le eccedenze di credito non superiori ad euro 30.000 (nuovo limite in vigore dall'01.01.2017 introdotto con il D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016).

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