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Transactional advisory services
Supportiamo i nostri clienti a completare processi di acquisizione, vendita ed in generale di trasformazione
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Valuations
Il nostro team valutazioni fornisce un supporto essenziale in caso di strutturazione di operazioni straordinarie, transazioni e contenziosi.
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Merger and acquisition
Lavoriamo con imprenditori e manager di aziende del mid market aiutando loro ad affrontare qualsiasi tipo di operazione straordinaria
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Forensic and investigation
Le imprese devono sapersi adattare a gestire indagini, contenziosi e risoluzioni di conflitti a livello multigiurisdizionale e ad affrontare la minaccia di attacchi informatici, proteggendo nel contempo il valore dell’organizzazione
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Recovery & reorganisation
Assistiamo le imprese nell’individuazione di performance insoddisfacenti ed elaborare soluzioni attuabili che massimizzino il valore e consentano una ristrutturazione sostenibile.
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Business risk services
Supportiamo le imprese nella gestione del rischio, nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di incertezza al fine di minimizzare gli effetti negativi
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Business consulting
Aiutiamo le imprese a governare processi ed evoluzioni ed il conseguente impatto sul business e l’organizzazione aziendale
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Capital Market
Accompagniamo le imprese nella creazione di un percorso di eccellenza, supportandone la crescita e lo sviluppo tramite l’apertura del capitale
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Business tax services
Offriamo assistenza e consulenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette e può supportarvi nella gestione degli aspetti contabili
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Direct international tax
Supportiamo i gruppi, italiani ed esteri, in tutte le fasi in cui si articola il processo di internazionalizzazione dell’impresa
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Global mobility services
Il nostro approccio alla global mobility garantisce soluzioni all’avanguardia in conformità con i vari adempimenti
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Indirect international tax
Forniamo un’assistenza completa, in tema di imposte indirette, per l’implementazione delle strategie commerciali internazionali
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Transfer pricing
La gestione proattiva dei prezzi di trasferimento ha come obiettivo la gestione del rischio fiscale, secondo le diverse possibili gradazioni
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Litigation
Supportiamo le aziende nella gestione del rapporto con l’Amministrazione Finanziaria e nel contenzioso
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Offriamo una consulenza su tutti gli aspetti riguardanti la pianificazione successoria e nel processo del passaggio generazionale
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Grazie alla nostra esperienza e professionalità possiamo assistervi in ogni fase, sia essa stragiudiziale o giudiziale
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Assistiamo le imprese nella tenuta della contabilità, negli adempimenti relativi al payroll e alle dichiarazioni fiscali
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I nostri professionisti condurranno un'analisi della vostra organizzazione, fornendo una valutazione approfondita dei punti di forza e delle criticità
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Compilation of Financial Statements
Grazie al nostro approccio proattivo e attento vi aiuteremo a fornire documenti chiari e accurati ai vostri stakeholders, sia nazionali che stranieri
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Tax compliance
Offriamo servizi specialistici ad elevato valore aggiunto, impossibili da gestire internamente con la medesima efficienza e convenienza
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Fatturazione elettronica
Assistiamo le imprese nelle differenti fasi necessarie all’implementazione della Fatturazione Elettronica, identificando le soluzioni più aderenti alle specifiche realtà
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Conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva è una procedura di archiviazione che garantisce la validità legale di un documento informatico conservato digitalmente
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Rivalutazione beni d'impresa
Offriamo assistenza preliminare per il calcolo del beneficio fiscale teorico
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Gestiamo gli adempimenti per vostro conto, consentendovi di concentrare la vostra attenzione sulla crescita della vostra impresa
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Consulta i tuoi cedolini accedi al portale HR con le tue credenziali
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Le circolari informative mensili realizzate dai professionisti di Leoni & Partners, per restare aggiornato sulle ultime novità relative al mondo human resources
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GT Digital aiuta i propri clienti a strutturare le funzioni interne di information security management, anche attraverso outsourcing parziali o totali
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La nostra “BOT Farm” è dotata di digital workers in grado di aiutare i nostri clienti nelle attività ripetitive
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Data strategy and management
GT Digital può supportare i propri clienti nello sfruttamento delle potenzialità dei Big Data, dalla definizione delle strategie all’implementazione dei sistemi
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Enterprise Resource Planning
Supportiamo i nostri clienti nella selezione del Sistema ERP più adeguato alle loro esigenze, aiutando anche la comprensione dei modelli di licensing
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IT strategy
GT Digital aiuta i propri clienti nelle scelte strategiche, li supporta ad individuare opportunità di innovazione, li aiuta a confrontarsi con i competitor
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IT service management
Possiamo supportare la software selection, l’implementazione e l’adozione di strumenti dedicati alla gestione dei processi dell’ICT dedicati
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
Con la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022), di conversione del cosiddetto Decreto “Semplificazioni” (Decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022), sono state introdotte importanti modifiche al Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs n. 117/2017 (di seguito il “CTS”).
Le novità riguardano vari aspetti disciplinati dal CTS quali la disciplina dell’impresa sociale, gli adempimenti preliminari alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, le procedure di controllo per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (di seguito “ODV” e “APS”), e ancora la proroga al 31.12.2022 del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, ODV e APS.
L’intervento più corposo ha interessato la disciplina fiscale, intervento per altro atteso da tempo dalla variegata platea degli enti no profit. Entrando nel vivo, gli emendamenti fiscali hanno interessato i seguenti articoli:
- Art. 79 CTS in materia di qualificazione commerciale o non commerciale dell’ente;
- Art. 82 CTS, modifiche in materia di imposte dirette e indirette e tributi locali;
- Art. 83 CTS, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;
- Art. 84 -85 CTS, regime fiscale delle OdV-APS;
- Art. 87 CTS, obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Modifiche all’articolo 79 CTS (imposte sui redditi)
Il CTS definisce gli ETS non commerciali a condizione che le attività svolte siano ricomprese tra quelle di interesse generale svolte gratuitamente ed elencate all’art.5 del CTS. Al contrario si considerano commerciali gli enti i cui proventi dalle attività di interesse generale superano nel medesimo periodo le entrate derivanti da attività non commerciali.
Nello specifico la qualifica di attività di natura non commerciale è verificata se il rapporto tra i corrispettivi degli utenti per i servizi prestati dall’ente sommati ai contributi della pubblica amministrazione (al numeratore) e i costi effettivi (al denominatore) risulta inferiore o uguale a 1. In altre parole, se i corrispettivi pagati da utenti/associati/terzi sommati ai contributi pubblici (derivanti da convenzioni e accreditamenti) non superano i costi effettivi dell’ente.
L’art. 26, comma 1, lettera a), numero 1) del “Decreto Semplificazioni” ha definito la natura dei “costi effettivi”, prevedendo che i costi effettivi devono essere determinati “computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari tributari”.
Il legislatore ha ulteriormente modificato l’art. 79 intervenendo sulle percentuali relative alla soglia di tolleranza determinata al fine di individuare il mantenimento della qualifica di attività di natura non commerciale. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% (precedentemente 5%) i relativi costi per ciascun periodo di imposta, e per non oltre 3 (prima 2) periodi di imposta consecutivi. Così, per esempio, l’attività di interesse generale svolta da un ETS continua ad essere considerata non commerciale anche quando i ricavi tratti dalla medesima superano di meno del 6% i relativi costi per tre periodi d’imposta consecutivi a condizione che, nel quarto esercizio detti ricavi siano inferiori o pari ai relativi costi. Nel corso del quarto esercizio, inoltre, potrà nuovamente verificarsi che i ricavi tratti dalle attività di interesse generale superino di meno del 6% i relativi costi e questo evento non farà mutare la natura di dette attività, sempre che si verifichi per non più di tre esercizi. Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene anche stabilito che, per i primi due periodi dall’autorizzazione europea, il mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica. Di regola, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati. È il caso di precisare che l’articolo 79 entrerà in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione dell’Unione Europea.
Modifiche all’articolo 82 (imposte indirette e tributi locali)
L’art. 82 CTS disciplina alcune agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili agli ETS. La disposizione prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La portata della norma è stata ampliata prevedendo per tutti gli ETS l’imposta di registro in misura fissa anche agli atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convezione con le pubbliche amministrazioni, con l’Unione Europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Infine, è stata prevista, con l’aggiunta del comma 5-bis all’articolo in commento, l’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (IVAFE) per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Modifiche all’art. 83 CTS (Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali)
L’art.83 del CTS disciplina alcune agevolazioni riconosciute sotto forma di deduzioni e detrazioni fiscali, a fronte di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche a favore degli ETS.
Per le persone fisiche il comma 1 dell’art. 83 istituisce una detrazione IRPEF pari al 30% dei valori erogati, sia in denaro che in natura, a favore degli ETS, per un importo complessivo non superiore a 30.000 € in ciascun periodo d’imposta. La detrazione è incrementata al 35% nel caso in cui l’erogazione in denaro è destinata ad OdV. Per le persone giuridiche è invece prevista la deducibilità delle erogazioni in denaro e in natura effettuate, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le deduzioni/detrazioni, prima delle modifiche, spettavano soltanto agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, dopo la modifica del Decreto Semplificazioni spettano a tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) ed anche agli ETS commerciali. Il comma 3 dell’articolo in commento precisa che le agevolazioni spettano al soggetto erogatore a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dall’ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre, in precedenza, esse spettavano a condizione che l’ente dichiarasse la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); norma, quest’ultima, soppressa.
Modifiche all’art. 84 (Regime fiscale OdV e degli enti filantropici)
L’articolo 84 prevede alcune fattispecie di decommercializzazioni delle attività quali: la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; la cessione di beni prodotti sa assistiti e volontari (sempre che la vendita sia curata direttamente dalla OdV); la somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale. Al comma 2 e 2 bis è previsto un regime di esenzione IRES per i redditi da immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato. La portata di quest’ultima disposizione è stata estesa anche agli enti filantropici (la precedente formulazione prevedeva che la disciplina si applicasse anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici sono iscritte nella specifica sezione del Registro nazionale del terzo settore).
Modifiche all’art. 85 (Regime fiscale di APS e Società di mutuo soccorso)
L’art. 85 è stato modificato a partire dalla rubrica dell’articolo specificando che il regime fiscale in esso disciplinato è dedicato oltre che alle APS anche alle società di mutuo soccorso. Il comma 1 stabilisce che si considerano non commerciali le attività svolte in attuazione delle finalità istituzionali e dietro pagamento di corrispettivi specifici. L’art 26, comma 1, lettera e) numero 2) specifica che si considerano non commerciali le attività suddette se svolte nei confronti degli iscritti, associati e dei famigliari conviventi degli stessi, e infine nei confronti di altre associazioni di promozione sociale (in precedenza non incluse) che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati (in precedenza erano menzionati solo gli associati) dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Modifiche all’art. 87 CTS (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore)
L’art. 87 del CTS regola gli obblighi della tenuta delle scritture contabili posti in capo all’ente e relativi a specifici ambiti di attività. Anche gli enti non commerciali del Terzo settore, che non applicano il regime forfetario previsto all’art. 86 per le ODV e le APS, devono redigere scritture contabili analitiche per l’attività complessivamente svolta e, in particolare, scritture contabili specificamente inerenti le attività svolte con modalità commerciali. Gli obblighi si considerano assolti sia qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del Codice Civile, sia per il tramite di altre modalità comunque analitiche. In generale, in relazione all’attività complessivamente svolta, è obbligo dell’ente redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione e rappresentare distintamente le attività di interesse generale da quelle diverse, con onere ulteriore di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione almeno finché non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
La novella normativa ha esteso gli obblighi anche in relazione alle attività di raccolta fondi quando svolta con modalità commerciali. È stato, inoltre, modificato il comma 5 riguardante l’esenzione di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. L’esenzione è stata estesa anche in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Si ritiene utile evidenziare che il mancato rispetto degli obblighi di tenuta delle scritture contabili comporta decadenza dei benefici fiscali previsti per gli ETS.