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Approfondimento

Documentazione prezzi di trasferimento e requisiti idoneità

Le innovazioni introdotte dal Provvedimento, di natura formale e sostanziale, mostrano un’importante evoluzione nella sensibilità dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla materia dei prezzi di trasferimento, oltre che l’intenzione di allineare i requisiti documentali italiani alle più recenti raccomandazioni OCSE sul tema (si pensi all’Action 13 del Progetto BEPS, i cui contenuti sono stati recepiti nella versione 2017 delle Linee Guida OCSE).

I nuovi requisiti sembrano inoltre voler in qualche modo fornire una risposta definitiva a talune tematiche che, nel corso degli anni, sono state oggetto di dibattito per la mancanza di specifiche indicazioni in merito. Da ultimo, le innovazioni introdotte mostrano l’interesse dell’Amministrazione Finanziaria verso un maggior commitment, da parte del contribuente, nella gestione della compliance in materia di prezzi di trasferimento.

In linea con il passato, la predisposizione della Documentazione rimane una scelta opzionale per quei contribuenti che vogliano beneficiare del regime premiale di Penalty Protection, ma i requisiti per l’idoneità della Documentazione siano divenuti più stringenti.

1. Documentazione idonea

Prima novità introdotta dal Provvedimento è legata alla previsione che tutti i contribuenti che vogliano beneficiare del regime premiale di Penalty Protection debbano dotarsi di un set documentale composto di Documentazione Nazionale e Masterfile, a prescindere dalla loro qualificazione di holding, sub-holding o subsidiary. Viene dunque meno, rispetto al passato, il requisito per il quale a differenti tipologie di contribuenti era richiesta la predisposizione di un set documentale differenziato e le previsioni si applicano, indistintamente, anche alle stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri e a quelle estere di soggetti italiani.

In linea con il passato, il Provvedimento richiede che la Documentazione sia predisposta in lingua italiana, con la previsione che il Masterfile possa però essere presentato in lingua inglese. Sul punto, maggiori delucidazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono opportune, per consentire di individuare in maniera chiara in quali circostanze e con quali modalità sarà possibile avvalersi di un Masterfile redatto in lingua inglese.

La Documentazione Nazionale ed il Masterfile cambiano pelle, con un sostanziale allineamento di struttura e contenuti alle raccomandazioni recepite nella più recente versione delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Entrambi i documenti contengono informazioni utili a delineare, in maniera più efficace rispetto al passato, le peculiarità del gruppo multinazionale al quale il contribuente appartiene (con il Masterfile) e quelle che caratterizzano il modello di business e l’operatività dell’entità locale (con la Documentazione Nazionale), con un focus su dettagli informativi volti a identificare gli elementi sostanziali alla base delle relazioni all’interno del gruppo multinazionale e delle analisi svolte.

Il Masterfile è il documento volto a fornire un quadro informativo di tipo “high level” in merito al gruppo multinazionale di appartenenza del contribuente. Il Masterfile può essere predisposto con riguardo all’intera area di operatività del gruppo multinazionale, oppure analizzare separatamente ciascuna delle aree di business in cui il gruppo multinazionale opera, soprattutto nei casi in cui “il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento”.

In quest’ultimo caso, è auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria fornisca le opportune conferme in merito alle aspettative circa l’ampiezza del perimetro di analisi del Masterfile idoneo, soprattutto nei casi in cui il contribuente sia attivo solo in alcune delle aree di operatività del gruppo al quale appartiene e tenuto conto della possibilità di predisporre la Documentazione limitatamente a talune operazioni che hanno coinvolto il contribuente.

Fra i nuovi contenuti del Masterfile si richiamano:

  • i dettagli relativi alle attività economicamente rilevanti grazie alle quali il gruppo genera valore;
  • i dettagli circa la catena del valore relativa (i) ai primi cinque prodotti / servizi del gruppo in termini di fatturato, e (ii) ai prodotti / servizi che generino un fatturato superiore al 5% del fatturato del complessivo del gruppo;
  • i dettagli relativi alle eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno interessato il gruppo nel corso dell’anno;
  • i dettagli relativi agli accordi di prestazione dei servizi infragruppo;
  • un focus importante sui beni immateriali, nell’ambito del quale è richiesta una disclosure completa sul tema. Le informazioni richieste comprendono la descrizione delle strategie del gruppo in materia di intangibili, l’elenco completo dei beni immateriali detenuti ed impiegati nel gruppo dando evidenza dei soggetti che ne detengono la titolarità giuridica, gli accordi, le politiche in materia di prezzi di trasferimento, nonché le operazioni rilevanti intercorse nell’anno aventi per oggetto beni intangibili;
  • un focus importante anche in merito alle attività finanziarie infragruppo, volto a delineare in maniera chiara le modalità di finanziamento del gruppo, descrivere le eventuali funzioni di tesoreria accentrate esistenti, nonché le modalità di remunerazione delle operazioni di natura finanziaria adottate.

In merito alla Documentazione Nazionale, il Provvedimento richiede l’adozione di un approccio d’analisi molto più “sostanzialistico” e maggiormente “di dettaglio” rispetto al passato.

Al contribuente è richiesto di dare evidenza (i) delle relazioni esistenti con altri soggetti di gruppo, anche da un punto di vista organizzativo, fornendo i dettagli delle linee di riporto e dei decision maker del gruppo; (ii) degli effetti, in capo all’entità locale, derivanti dall’implementazione di specifiche strategie, operazioni straordinarie, trasferimenti di beni immateriali eventualmente intercorsi; nonché (iii) del contesto competitivo con il quale il contribuente si confronta.

Le novità più rilevanti circa i requisiti della Documentazione Nazionale attengono al livello di dettaglio richiesto nell’approccio alle analisi relative alle operazioni infragruppo nelle quali il contribuente è stato coinvolto nel corso dell’anno.

In tal senso, in aggiunta alle già previste informazioni qualitative in merito alle operazioni con parti correlate e quelle relative alle eventuali operazioni comparabili intercorse con soggetti terzi, al contribuente è fatta esplicita richiesta di fornire ogni dettaglio utile alla piena comprensione dell’analisi svolta e delle relative assunzioni sottostanti, nonché delle eventuali rettifiche di comparabilità effettuate. La sezione del Provvedimento relativa alle modalità di applicazione del metodo prescelto contiene altresì un esplicito richiamo alla possibilità di effettuare analisi pluriennali illustrando le ragioni alla base di tale scelta. Al riguardo, si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che affinché l’analisi quantitativa sia considerata adeguata, la stessa debba consentirne la piena replicabilità in sede di verifica fiscale. Le analisi devono inoltre essere corredate dai conti annuali delle controparti estere coinvolte nelle operazioni analizzate (unitamente alle relazione dei revisori contabili, ove disponibili), nonché da prospetti interni, informativi e contabili, che consentano la riconciliazione dei dati impiegati per lo svolgimento delle analisi quantitative volte alla valutazione della conformità, rispetto al principio di libera concorrenza, dei prezzi di trasferimento applicati nell’ambito delle operazioni.

Le analisi relative alle operazioni aventi per oggetto i c.d. servizi a basso valore aggiunto devono essere predisposte secondo le specifiche indicazioni previste dal Provvedimento.  

2. Marca temporale e tempistiche per la Documentazione

La più significativa novità del Provvedimento è stata l’introduzione della formalità della firma elettronica con marca temporale. Tale previsione, in linea con quanto previsto in tema di patent box, non sorprende, tenuto conto della natura “premiale” della disciplina italiana in materia di oneri documentali sui prezzi di trasferimento.

In aggiunta all’impegno di apposizione del c.d. flag in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, la richiesta di attribuire data certa alla Documentazione (antecedente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo periodo d’imposta) rende la disciplina ancora più stringente.

L’Amministrazione Finanziaria fa chiarezza sul punto che in passato ha destato non pochi dubbi e discussioni: il completamento della Documentazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La marca temporale, in sostanza, è volta a dimostrare e confermare la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di flag, con cui il contribuente comunica all’Amministrazione Finanziaria di aver predisposto la Documentazione e di averla disponibile.

Il termine per la consegna della Documentazione a fronte di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di verifica fiscale è stato esteso e portato a venti giorni (dieci in passato). L’introduzione di un termine più ampio è certamente il benvenuto, ma si attendono i chiarimenti che, auspicabilmente, arriveranno da parte dell’Amministrazione Finanziaria per comprendere appieno la ratio dell’intervento, tenuto conto dell’assunto per il quale, a fronte dell’apposizione della marca temporale, viene meno la possibilità di apportare modifiche successive alla documentazione.

Nessun cambiamento, invece, si applica ai termini previsti in relazione all’evasione di richieste informative in sede di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria: il contribuente dovrà fornire le informazioni richieste entro 7 giorni, termine prorogabile a seconda della complessità della richiesta.

Da ultimo, il Provvedimento prevede la possibilità, in date circostanze, di apportare modifiche alla Documentazione anche successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a fronte della presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore. Anche a questo proposito, sono attese indicazioni operative che consentano di delineare in maniera chiara le circostanze e modalità con cui i contribuenti potranno avvalersi di questa possibilità e se ed in quali situazioni possa invece esser prevista la possibilità di una dichiarazione integrativa a favore, anche solo con riguardo all’apposizione del flag attestante la (successiva rispetto all’invio della dichiarazione dei redditi) preparazione della documentazione.

3. Semplificazioni e casi particolari

Piccole e Medie imprese

Il Provvedimento conferma la possibilità già prevista in passato, per le piccole e medie imprese, di avvalersi di un regime documentale “semplificato”.

Detto regime prevedeva la possibilità che una piccola-media impresa (definita come “società il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro”) potesse non aggiornare le sole analisi quantitative basate su dati pubblicamente disponibili per i due anni successivi a quello in cui l’analisi era svolta, a patto che l’analisi di comparabilità dell’operazione non subisse variazioni significative da un anno all’altro.

Da un punto di vista pratico, il regime semplificato introdotto dal Provvedimento oggi prevede che l’intera analisi (di comparabilità e quantitativa) possa non essere aggiornata per i due anni successivi al primo e sempre che l’analisi di comparabilità non subisca variazioni significative.

L’ampliamento della semplificazione si accompagna tuttavia ad un restringimento della platea dei destinatari della previsione, tramite una più stringente definizione di piccola-media impresa. Il Provvedimento, infatti, stabilisce che ricadono nella categoria delle piccole e medie imprese i contribuenti il cui fatturato non ecceda i 50 milioni di euro, espressamente escludendo dalla categoria tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllati da soggetti che non ricadano nella categoria di piccola-media impresa come sopra definita.

Trattasi, anche questo, del chiarimento di uno dei temi che la previgente disciplina lasciava scoperti e che, per questo motivo, era stato spesso oggetto di dibattito.

Documentazione parziale

Il Provvedimento introduce, per la prima volta, la possibilità per il contribuente di predisporre la Documentazione in relazione a specifiche operazioni e beneficiare, anche in questo caso, del regime premiale della Penalty Protection per le sole operazioni documentate.

Va da sé che, trattandosi di nuova previsione, le indicazioni ed i chiarimenti operativi che arriveranno da parte dell’Amministrazione Finanziaria saranno senza dubbio utili per comprendere le circostanze e le modalità di applicazione della previsione, per la predisposizione di un set documentale considerato idoneo seppur nella sua parzialità.

Servizi a basso valore aggiunto 

Facendo seguito a quanto previsto dal D.M., il Provvedimento ha introdotto degli specifici requisiti documentali per le operazioni aventi ad oggetto i servizi a basso valore aggiunto. Come meglio illustrato di seguito, le analisi che il contribuente è chiamato a svolgere in relazione a questa tipologia di operazioni sono sostanzialmente allineate a quello che la terminologia OCSE definirebbe “benefit test”, utile a valutare anzitutto l’inerenza di un servizio (e del relativo costo) e, solo in un secondo momento, la congruità rispetto al principio di libera concorrenza.


Per maggiori informazioni potete contattare Rossana Pieringer.