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Overview

Le funzionalità del Trust

L’evoluzione dei bisogni dei detentori di asset privati, unitamente al modificarsi del contesto legislativo ed interpretativo di riferimento, conduce alla (ri)valutazione dell’istituto del Trust.

Come noto la legislazione italiana non disciplina tale istituto, per il cui utilizzo occorre rifarsi a normative estere. Ciò nonostante, a seguito del recepimento della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (con la Legge 16 ottobre 1989, n.364) il nostro ordinamento riconosce a tutti gli effetti il Trust.

Sino al 2015 il Trust era (probabilmente a ragione) considerato uno strumento utile al fine di spossessarsi di patrimoni, altrimenti aggredibili, e/o a implementare strategie di tax planning talvolta aggressive.

Talune vicende processuali ed il mutato contesto giuridico di riferimento (in ambito fiscale) hanno dapprima reso scarsamente appetibile il ricorso a tale istituto per poi, in un secondo momento, far sì che l’appeal dello stesso mutasse significativamente.

Parte di tale evoluzione è ascrivibile alla sopra citata evoluzione dei bisogni dei detentori di asset privati, nella duplice veste di imprenditori e/o di proprietari di attività mobiliari ed immobiliari.

Infatti, oltre all’esigenza di tutelare il patrimonio personale e di limitare l’onere successorio, tradizionali motivi ispiratori del ricorso al Trust, altri bisogni stanno trovando adeguata soddisfazione attraverso il ricorso allo stesso.

Ci riferiamo in particolare alle ipotesi di seguito elencate.

Tutela dei minori e/o degli incapaci in caso di morte dei genitori

In tale evenienza l’utilizzo del Trust consente di identificare una soluzione in grado di soddisfare una necessità fondamentale nel pieno rispetto delle volontà del disponente e dallo stesso identificate e codificate quando è ancora nel pieno delle sue facoltà. Situazione questa che permette al disponente di effettuare le necessarie valutazioni, ivi incluse quelle relative ai tempi ed alle modalità di implementazione della strategia prescelta, avendo altresì la possibilità di confrontarsi con i consulenti di fiducia.

Assegnazione dell’eredità secondo criteri che, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, consentano di tener conto delle posizioni soggettive dei singoli eredi

L’impossibilità di gestire l’eredità una volta verificatosi l’evento della morte è, in parte, attenuabile attraverso il ricorso al Trust.

Il semplice ricorso alle disposizioni testamentarie, infatti, può essere non sufficiente al fine di garantire una ripartizione degli attivi familiari in presenza di più eredi, sempre più spesso non necessariamente figli dei medesimi genitori (in ipotesi di famiglia allargata), e comunque con diversità anagrafiche e soggettive talvolta marcate.

In ipotesi di passaggio generazionale tale situazione risulta particolarmente critica. Tale strumento è molto utile, almeno in una fase iniziale, al fine di facilitare la precisa esecuzione delle molteplici fasi di cui il passaggio stesso si compone.

Identificazione di un soggetto “terzo” nell’ambito della definizione di regole di governance dei gruppi societari

Il Trust può anche essere concepito quale soggetto destinato alla tutela degli equilibri di governance tanto nei contesti familiari quanto in quelli societari. Tale ruolo può consistere nell’intestazione di una parte del patrimonio sufficiente (i.e. in base alle regole di governance societaria) al fine di bloccare le decisioni strategiche senza che questo arrechi pregiudizio all’ordinaria operatività del business.

Istituzione di un garante con uno scopo specifico

È questo il caso in cui il garante deve avere determinati requisiti quali, ad esempio, quelli di onorabilità, solvibilità, competenza, trasparenza del precesso decisionale, impossibilità di trovarsi in situazioni indesiderate (quali il fallimento, la morte, l’invalidità etc.).

Risoluzione di talune criticità che spesso si originano (tanto ai fini civilistici quanto a quelli fiscali) nei rapporti tra parti correlate

L’utilizzo del Trust consente, a determinate condizioni, di spersonalizzare i rapporti (sia di parentela che di dipendenza giuridica) e, di conseguenza, di non ricadere nell’ambito di applicazioni di disposizioni di legge particolarmente vincolanti, sia nell’ambito civilistico che in quello fiscale.

Pianificazione fiscale con riferimento ai c.d. “passive income”

In base alla normativa domestica, come confermata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, il Trust può essere concepito, sotto il profilo della fiscalità dei passive income percepiti, come una holding e, di conseguenza, avvalersi delle disposizioni agevolative in materia di partecipation exempition.

Soggetto garante nell’ambito di operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione finanziarie

La destinazione del Trust fund a garanzia di prestiti e/o del buon esito di processi di ristrutturazione finanziaria rappresenta una delle prerogative dei Trust di scopo. In tale ambito significativi sono i vantaggi, soprattutto in termini di certezza degli obblighi e dei diritti, sia per i creditori che per i garanti.

Identificazione di uno strumento efficace nell’ambito dei processi di quotazione

I processi di IPO spesso richiedono l’adozione di specifiche misure finalizzate al mantenimento della stabilità della governance e del controllo del veicolo le cui azioni sono oggetto di pubblica offerta.

Tali misure possono essere implementate ricorrendo all’istituto del Trust in luogo di quello delle holding di partecipazione e/o dei patti parasociali. Evidentemente in tale ipotesi le possibilità di assumere decisioni autonome e svincolate da parte dei singoli attori sono molto più ridotte rispetto all’ipotesi di utilizzo dei c.d. strumenti tradizionali. Per contro, in caso di utilizzo del Trust, la tenuta delle intese è più solida cosicché le possibilità di una trasgressione delle stesse più remote.

 

Identificazione di uno strumento efficace nell’ambito dei processi di quotazione

Negli ultimi tempi è emersa una peculiare finalità che ha dato luogo all’istituzione di Trust nel nostro ordinamento. In particolare, la costituzione di Trust con apporto di opere d’arte, fenomeno già molto diffuso nei sistemi di common law, potrebbe essere motivata dal desiderio di far sì che il patrimonio artistico raccolto nel corso della vita dal disponente o pervenuto dai propri ascendenti, continui per un lungo tempo ad essere accostato al nome della propria famiglia.

Un'altra finalità potrebbe essere rappresentata dalla volontà del disponente di trasferire la propria collezione a favore di un ente pubblico o privato oppure da una più generale esigenza di conservazione unitaria della propria collezione.

Accanto alle ipotesi sopra illustrate il ricorso all’istituto del Trust consente altresì di cristallizzare il contesto normativo di riferimento rispetto alla data in cui lo stesso è stato istituito e/o gli assets sono stati apportati al fondo. Una simile opportunità è particolarmente interessante in un contesto normativo ed interpretativo molto dinamico e poco costante quale quello italiano, laddove è talvolta più conveniente assumere una decisione onerosa nella consapevolezza della definitività dei vantaggi che la stessa consentirà di conseguire.

Intuitivo è ad esempio il beneficio in termini di affrancamento da rischi futuri conseguibile nel caso di ricorso al Trust per prevenire l’assoggettamento futuro all’imposta di successione: il trade off consiste nel bilanciare lo spossessamento attuale con il rischio (più che concreto) di un inasprimento dell’onere futuro abbinato alla difficoltà di impostare il futuro della successione una volta che l’attivo ereditario sarà assegnato. 

Quanto sopra esposto dimostra la oggettiva convenienza ad adottare tale istituto, sia in ambito imprenditoriale che in ambito privatistico.

Ma quali sono le controindicazioni di una simile strategia?

A tale riguardo rileviamo come nonostante molte delle criticità, soprattutto di carattere fiscale, connesse all’utilizzo dell’istituto del Trust siano state rimosse dall’evoluzione della legislazione e della prassi di riferimento, il concetto dello spossessamento effettivo rimane un limite (per molti) ancora determinante. Tale limite peraltro può essere in parte contenuto laddove si ipotizzi un apporto “parziale” al fondo del Trust; situazione in cui la parzialità può riguardare sia la limitazione dell’apporto medesimo ad una parte del patrimonio sia la scelta di trasferire solamente alcuni diritti reali.