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Approfondimento

Le peculiarità italiane: tre aspetti principali

Il peculiare schema di direct selling italiano comporta particolari aspetti:

  • legali;
  • fiscali;
  • previdenziali.

Questi tre aspetti hanno effetti sia sulla Società sia sugli incaricati.


Aspetti legali

  1. Definizioni

L’articolo 1 della Legge che disciplina il Direct Selling in Italia, prevede che:

  • per “vendita diretta a domicilio” si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
  • per “incaricato alla vendita diretta a domicilio” si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
  • per “impresa” o “imprese” si intende l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui al primo punto).

  1. Requisiti dell’impresa che svolge attività di vendita diretta a domicilio

Ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998:

  • la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori è soggetta a preventiva comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la sede legale;
  • nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarato il settore merceologico in cui opera la Società (e.g. prodotti alimentari, integratori alimentari, cosmetici, o altro), il possesso dei requisiti professionali specifici da parte del legale rappresentante della Società;
  • l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione summenzionata;
  • il soggetto che intende avvalersi di incaricati per l’esercizio dell’attività, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi;
  • l’impresa risponde agli effetti civili dell’attività degli incaricati;
  • gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita (i.e. non devono aver riportato una condanna per un reato);
  • l’impresa rilascia un tesserino di riconoscimento propri incaricati. Detto tesserino deve essere ritirato nel caso in cui l’incaricato non sia più in possesso dei requisiti di cui sopra;
  • il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato;
  • il tesserino di riconoscimento deve contenere l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo;
  • il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

  1. Rapporti tra l’impresa e gli incaricati

L’attività di intermediazione di vendita può essere svolta secondo le seguenti modalità:

  • contratti di lavoro subordinato stipulato tra gli incaricati e l’impresa. In questo caso, si applicano le disposizioni vigenti per i rapporti di lavoro subordinato;
  • contratti di agenzia tra l’impresa e gli incaricati che svolgono questa attività abitualmente. In questo caso si applicano le norme vigenti per i rapporti di agenzia;
  • incaricati che svolgono l’attività in maniera abituale, (reddito annuo degli incaricati oltre € 5.000) o occasionale (reddito annuo degli incaricati non superiore a € 5.000). Da un punto di vista fiscale e previdenziale, gli incaricati (abituali o occasionali) sono soggetti a specifici regimi delineati nel paragrafo di seguito.

Si evidenzia che l’impresa è tenuta al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 indipendentemente dal tipo di rapporto esistente tra gli incaricati e l’impresa stessa.

  1. Formalità da rispettare per assumere un incaricato

L’incaricato deve essere ingaggiato per iscritto e l’incarico può essere liberamente rinunciato in qualsiasi momento senza ulteriori obblighi. L’incarico scritto deve indicare che:

  • non sono previsti ulteriori obblighi nel caso in cui l’incaricato receda dall’incarico, eccetto l’invio all’impresa affidante di una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • in caso di recesso, l’incaricato è tenuto a restituire, a sua cura e spese, i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente forniti dall’impresa;
  • l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti;
  • si rispettino gli obblighi di legge riportati al paragrafo 5 di seguito;
  • l’incaricato deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante;
  • salvo espressa autorizzazione scritta, l’incaricato non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento;
  • il compenso dell’incaricato è costituito dalle provvigioni sugli affari che sono stati accettati e hanno avuto regolare esecuzione;
  • la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Il mancato adempimento delle formalità richieste comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (paragrafo 6).

  1. Vincoli di legge

La legge italiana prevede che l’impresa non può obbligare l’incaricato ad acquistare:

  • un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che, per tipologia e quantità, sono assimilabili ad un campionario;
  • servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto presso i privati consumatori, né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto. Altre restrizioni concernenti gli incaricati da tenere in considerazione sono indicate all’articolo 5 della Legge n. 173/2005.

Questo, infatti, prevede espressamente che sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti (incaricati) piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti della struttura.

È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito, previo il pagamento di un corrispettivo.

  1. Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni considerate piramidali di cui al paragrafo 5, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

 

Aspetti fiscali e previdenziali

Presupposti

L’aspetto principale da valutare con attenzione al fine di applicare il corretto regime fiscale e previdenziale per gli incaricati è fornito dall’articolo 3 della Legge n. 173 del 17 agosto 2005. Il summenzionato articolo prevede chiaramente che l’attività svolta dagli incaricati sia di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

Considerato quanto sopra, al fine di applicare il regime corretto, sia dal punto di vista fiscale (imposte dirette e indirette) che previdenziale, gli incaricati che conseguono un reddito netto inferiore alla soglia dei 5.000 euro devono essere distinti dagli altri. A tale riguardo, si considera che un incaricato raggiunga la soglia dei 5.000 euro se riceve commissioni per un importo complessivo pari a 6.410 euro (lordi). Difatti, ai sensi dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1972, il reddito degli incaricati si calcola applicando una ritenuta del 22% dell’ammontare delle provvigioni ricevute.

Pertanto, gli incaricati si considerano:

  • occasionali: se il reddito non supera la soglia dei 5.000 euro (equivalente a provvigioni totali non superiori a 6.410 euro);
  • abituali: se il reddito supera la soglia dei 5.000 euro (equivalente a provvigioni totali superiori a 6.410 euro).


Incaricati occasionali

Imposte dirette

Le provvigioni ricevute dagli incaricati non sono cumulabili con altri possibili redditi ottenuti durante l’anno. Inoltre, le provvigioni ricevute non devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi degli incaricati. Le provvigioni che un incaricato riceve a fronte della sua attività di vendita diretta sono soggette a ritenuta alla fonte, applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni ricevute, secondo le disposizioni dell’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973.

L’impresa, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile dell’applicazione della ritenuta agli incaricati e del versamento del relativo importo all’Amministrazione Finanziaria per conto degli incaricati stessi, che ricevono quindi una provvigione al netto delle imposte.


Imposte indirette – IVA

I venditori occasionali non sono considerati soggetti passivi ai fini IVA e non sono tenuti all’apertura di una Partita IVA. Quando la vendita diretta a domicilio è svolta in modo occasionale, non è richiesta alcuna registrazione ai fini IVA. Questo significa che al di sotto della soglia dei 5.000 euro di reddito annuo non è applicata l’IVA sulle provvigioni.

Il superamento della soglia dei 5.000 euro implica per gli incaricati l’obbligo di registrazione ai fini IVA. Una volta registrati ai fini IVA, gli incaricati rimangono soggetti passivi IVA per tutti gli anni successivi e pertanto le provvigioni saranno sempre soggette a IVA (aliquota ordinaria del 22%).


Contributi previdenziali

non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali quegli incaricati il cui reddito annuo non supera la soglia dei 5.000 euro. In particolare, l’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 specifica che gli addetti alla vendita diretta a domicilio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali solo se il loro reddito annuo derivante da detta attività di vendita è superiore a 5.000 euro. A differenza di quanto previsto ai fini IVA, la soglia di cui sopra si applica di anno in anno. Questo significa che per ogni anno i primi 5.000 euro sono esenti da contributi.


Incaricati abituali

Imposte dirette

Anche nel caso di incaricati abituali, le provvigioni ricevute non sono cumulabili con redditi di altra origine. Anche in questo caso, le provvigioni ricevute dagli incaricati non devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi annuale. Come previsto per i venditori occasionali, ai sensi dell’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, anche le provvigioni ricevute dai incaricati abituali per l’attività di vendita diretta sono soggette a ritenuta alla fonte, che si applica nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni ricevute.

Nello stesso modo, l’impresa, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile dell’applicazione della ritenuta all’incaricato e al versamento del relativo importo all’Amministrazione Finanziaria.


Imposte indirette – IVA

I venditori occasionali non sono considerati soggetti passivi ai fini IVA e non sono tenuti all’apertura di una Partita IVA. Quando la vendita diretta a domicilio è svolta in modo occasionale, non è richiesta alcuna registrazione ai fini IVA. Questo significa che al di sotto della soglia dei 5.000 euro di reddito annuo non è applicata l’IVA sulle provvigioni.

Il superamento della soglia dei 5.000 euro implica per gli incaricati l’obbligo di registrazione ai fini IVA. Una volta registrati ai fini IVA, gli incaricati rimangono soggetti passivi IVA per tutti gli anni successivi e pertanto le provvigioni saranno sempre soggette a IVA (aliquota ordinaria del 22%).


Contributi previdenziali

Quando supera la soglia dei 5.000 euro, l’incaricato è tenuto al versamento di contributi previdenziali. Ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269/2003, gli incaricati il cui reddito annuo supera la soglia dei 5.000 euro devono iscriversi alla Gestione Separata INPS a partire dalla prima operazione che implica il superamento della soglia dei 5.000 euro. A differenza di quanto previsto ai fini IVA, la soglia di cui sopra si applica di anno in anno. Questo significa che per ogni anno i primi 5.000 euro di provvigioni nette sono esenti da contributi previdenziali.

A partire dal 1 gennaio 2018, i contributi previdenziali sono dovuti nella misura del 33,72% per le persone fisiche che non sono iscritte ad altre gestioni previdenziali e del 24% per le persone che invece sono iscritte ad altre gestioni previdenziali (e.g. dipendenti, pensionati, etc.).

I contributi previdenziali, calcolati applicando il 33,72% sulla quota di reddito degli incaricati che supera la soglia dei 5.000 euro netti, sono versati come segue:

  • per 1/3 dall’incaricato;
  • per 2/3 dall’impresa.

Non vengono calcolati contributi su un reddito annuo maggiore di 103,055 euro (i.e. massimale contributivo). L’impresa è tenuta all’applicazione di una ritenuta pari a 1/3 della contribuzione totale dovuta dall’incaricato e al versamento dell’intero ammontare dei contributi (i.e. 1/3 + 2/3) all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta. L’incaricato è responsabile della propria registrazione all’INPS.


Conclusioni

Considerate le severe disposizioni della legge italiana riguardanti gli incaricati e la loro attività di direct selling, nel caso in cui l’impresa decida di svolgere la propria attività in Italia, suggeriamo di costituire una controllata in Italia.

Come menzionato sopra, un’impresa che svolge attività di direct selling in Italia attraverso degli incaricati, è tenuta a:

  • presentare una comunicazione al comune nel quale ha la propria sede legale;
  • presentare una comunicazione presso l’ente previdenziale nella città/area in cui ha la propria sede legale, per ciascun incaricato ingaggiato;
  • rilasciare un tesserino di riconoscimento ad ogni incaricato;
  • ingaggiare gli incaricati per iscritto;
  • agire in qualità di sostituto d’imposta ai fini fiscali e previdenziali, applicando le opportune formalità brevemente illustrate nel presente documento.

Inoltre, è tenuta ad:

  • assicurarsi che il proprio piano dei compensi e le proprie politiche e le proceduere retributive siano compatibili con i requisiti e le interpretazioni locali (per evitare problematiche rilevanti quali l’applicazione di sanzioni per inadempienza o interdizioni d parte dell’autorità antitrust);
  • adempiere alle norme UE (e.g. sull’applicazione degli “health claims”, sul GDPR - General Data Protection Regulation, sull’HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point, etc.).