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Parere dell'esperto

Composizione negoziata: strumento innovativo per l’insolvenza

La crisi economica determinata dalla situazione pandemica ha determinato, tramite il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 (poi convertito nella Legge n. 147 del 21 ottobre 2021), lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022.

Il Decreto Legge oltre ad introdurre dei correttivi ad alcuni articoli dell’attuale normativa fallimentare, ha, inoltre, rinviato al 31 dicembre 2023, per una scelta dettata dalla volontà di evitare che l’applicazione di questi meccanismi nell’attuale situazione di crisi potesse pregiudicare ulteriormente la gestione delle imprese, l’entrata in vigore delle disposizioni relative alle procedure di allerta e alla composizione assistita della crisi. Il Decreto Legge introduce, inoltre, il nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficolta della “Composizione negoziata”.

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, entrata in vigore dallo scorso 15 novembre 2021, è uno strumento nuovo, alternativo rispetto alle procedure concorsuali vigenti; a disposizione delle imprese in difficoltà che per molti aspetti ricalca quanto previsto dalla direttiva europea Insolvency - direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019 - le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli stati membri entro il 17 luglio 2022.

La procedura ha l’obiettivo di anticipare temporalmente, rispetto a quanto previsto dalle procedure concorsuali tradizionali, le soluzioni di risanamento solo quando siano presenti concrete prospettive di risanamento sia in forma diretta, e se questo non fosse possibile, anche tramite l’alienazione dell’azienda funzionante, cioè in continuità.

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi rappresenta un percorso volontario, oltreché riservato e stragiudiziale, che non apre il concorso dei creditori e che non comporta alcun spossessamento del patrimonio e della gestione dell’imprenditore, dovendo tuttavia risultare (in presenza di probabilità di insolvenza) non pregiudizievole per i creditori.

Occorre rimarcare che i vantaggi per le imprese appaiono a prima vista importanti, uno tra tutti quello di tentare di prevenire lo stato di insolvenza, e il conseguente accesso ad una procedura concorsuale, tramite una sorta di mediazione volontaria gestita da un Esperto indipendente allo scopo di trattare con i propri creditori accordi di rinegoziazione della propria esposizione, con la possibilità di proseguire la propria attività senza essere soggetti ad azioni esecutive (in tale caso il Decreto Legge prevede che sia rivolta apposita richiesta al tribunale competente).

 

Chi può accedere alla procedura?

Gli imprenditori, senza distinzione (commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia).

 

Come si accede alla procedura?

Da un punto di vista operativo la domanda per l’apertura della composizione negoziata è impostata in maniera semplice e rapida seguendo l’intenzione del legislatore di prevenire e gestire attivamente la crisi.

Al fine di agevolare le imprese, la domanda può essere presentata direttamente tramite una piattaforma telematica nazionale (Unioncamere), viene esaminata da una commissione costituita presso la Camera di commercio del territorio dove si trova l’impresa, la quale, in caso di esito positivo, identificherà un Esperto (scelto all'interno di un elenco di soggetti con requisiti di competenza nel campo della crisi di impresa). Quest’ultimo, in caso di accettazione, congiuntamente con l'imprenditore valuterà le strategie di risanamento e incontrerà le parti coinvolte.

 

Qual è il ruolo dell’Esperto nella gestione dell’impresa?

Con la nomina dell’Esperto l’imprenditore viene affiancato da un “facilitatore” che ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori per individuare una soluzione della crisi condivisa. L’Esperto non si sostituisce all’imprenditore nella negoziazione con i creditori ma lo affianca mettendo a disposizione la sua professionalità e le sue competenze, operando come consigliere del debitore ma allo stesso tempo come garante dei terzi.

Per tutta la durata della procedura l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, assumendosi le relative responsabilità. Per gli atti di straordinaria amministrazione e l’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento, l’imprenditore è obbligato ad informare l’Esperto che in caso li ritenesse pregiudizievoli per i creditori o comunque per le trattative in corso, è obbligato a segnarlo, sempre per iscritto, all’imprenditore e all’organo di controllo.

 

Quando si conclude l’incarico dell’Esperto?

L’incarico dell’Esperto si considera concluso dopo 180 giorni dalla data della sua nomina se le parti non hanno trovato una soluzione adeguata al superamento della crisi, fatto salvo i casi in cui la sua prosecuzione è funzionale al ricorso dell’imprenditore al tribunale per l’ottenimento di misure protettive, per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda.

 

Quali i possibili effetti delle trattative?

Qualora venga individuata una soluzione per il superamento della crisi, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori, un accordo sottoscritto dall’imprenditore e dai creditori come il piano di risanamento ex art. 67 L.F. (senza necessità dell’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano) oppure domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis L.F.

Nel caso, invece, di insuccesso della procedura di Composizione negoziata, l’imprenditore può accedere ad una procedura concorsuale. In particolare, con il Decreto Legge 118/2021 viene data da possibilità all’imprenditore di accedere a nuova procedura concorsuale denominata concordato liquidatorio “semplificato”.

In quest’ultimo caso, l’imprenditore entro 60 giorni dalla conclusione con esito negativo della Composizione negoziata, può presentare al tribunale competente una proposta di concordato con cessione dei beni, con relativo piano di liquidazione.

L’istituto introdotto dal Decreto Legge viene definito “semplificato” rispetto al concordato liquidatorio disciplinato nella legge fallimentare in quanto non prevede il voto del ceto creditorio e non richiede una soddisfazione minima dei creditori chirografari. In questo caso il Tribunale, verificata la regolarità del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano liquidatorio, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come presentata non comporti pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.

 

Considerazioni finali

La Composizione negoziata della crisi, oltre ad essere uno strumento nuovo per prevenire lo stato di insolvenza, presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per gli eventuali investitori. Il primo potrà sfruttare la leva negoziale e il supporto dell’Esperto, disponendo (se la procedura non dovesse andare a buon fine) di una finestra protetta aggiuntiva in vista di un concordato, i secondi potranno acquistare l’azienda in modo più semplice sia durante la Composizione negoziata e che nel caso di concordato “semplificato”.

In considerazione di come è strutturata la procedura è parere di chi scrive che molto probabilmente il nuovo strumento sarà utilizzato prevalentemente da aziende di piccole medie dimensioni, mentre quelle di grandi dimensioni continueranno ad utilizzare gli strumenti attualmente previsti dalla normativa fallimentare.

Come esposto in precedenza, la Composizione negoziata è entrata in vigore dal 15 novembre 2021; di fatto le prime domande di accesso alla procedura sono state presentate da metà dicembre 2021. Uno degli ostacoli ad una sua tempestiva applicazione è stato causato da una parte dalla mancanza di Esperti (i quali per qualificarsi come tali devono frequentare un corso specifico di 55 ore che in alcuni casi si è concluso solo nel mese di gennaio 2022), dall’altro dalla necessità di comprendere meglio il funzionamento del nuovo strumento. Conseguentemente, l’istituto è entrato a pieno regime dal mese di febbraio 2022.

In conclusione, si può rilevare che l’efficienza e l’efficacia del nuovo strumento sarà il risultato del coordinamento e del comportamento di tutti i soggetti coinvolti: gli imprenditori, ai quali si richiederà una maggiore attenzione preventiva nell’affrontare e segnalare le situazione di crisi, e i creditori che dovranno collaborare con i primi nella ricerca di soluzioni che scongiurino l’insolvenza. Un ruolo importante potrà essere anche rivestito dai professionisti che dovranno assistere e guidare adeguatamente creditori e debitori all’interno del nuovo istituto.