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Il parere dell'esperto

Le alternative al Superbonus 110%

Federico Feroci Federico Feroci

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77) che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il Superbonus consiste nel riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda ed è concesso qualora si eseguano interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducano il rischio sismico degli stessi.

Nello specifico, per poter usufruire dell’agevolazione, oltre a rientrare nella platea dei beneficiari (in particolare (i) condomìni; (ii) persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni; (iii) Istituti autonomi case popolari (IACP comunque denominati); (iv) cooperative di abitazione e (v) enti del Terzo Settore) è necessario garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, da dimostrare attraverso un apposito Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui, invece, non fosse possibile il miglioramento di due classi energetiche, è necessario raggiungere la classe energetica più alta. L’agevolazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (solamente per gli IACP (comunque denominati) la detrazione spetta per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022), ripartite in cinque quote annuali di pari importo.

Il superbonus 110% ha fatto passare in secondo piano tutti gli altri sconti, sotto forma di agevolazioni fiscali, ancora a disposizione, meno “ricchi”, ma comunque molto interessanti e, certamente, con meno vincoli rispetto alla maxi detrazione sopra citata. Tali bonus sono preesistenti al superbonus 110% e costituiscono una valida alternativa per chi non intende beneficiarne o per chi non ci rientra.

A tale proposito, si evidenzia che i vincoli e gli adempimenti per l’ottenimento dello sconto più “ricco” possono essere degli ostacoli a volte insormontabili, come ad esempio:

  1. la mancanza del visto (che non sempre potrà essere rilasciato a causa di vizi o inadempienze procedurali, per esempio in caso di abusi edilizi, o per la mancanza delle condizioni fiscali); 
  2. il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM); il mancato ottenimento dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE – l’ottenimento nella classificazione di due classi energetiche superiori non è semplice ove ci sia la necessità di interventi più radicali che in taluni casi risultano impossibili); 
  3. le rigorose operazioni progettuali di architetti e ingegneri previste dai decreti attuativi;
  4. la prevista polizza professionale per tali soggetti, con massimale non inferiore a 500mila euro, per poter gestire senza rischi questa delicata materia.

Tali vincoli e criticità potrebbero far venir meno la possibilità di utilizzare il superbonus 110% e, quindi, rimarrebbero in capo al contribuente le possibilità di usufruire delle preesistenti agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico che saranno, quindi, riepilogate, nei loro tratti principali, nel proseguo del presente parere.

Premesse

Si evidenzia, preliminarmente all’analisi di tali bonus “minori” ed in merito agli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. “bonus combinato sisma-eco”), di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013, che ai soggetti che operano interventi sugli immobili d’impresa, ad oggi esclusi dal Superbonus 110%, risulta applicabile la definitiva ammissione all’agevolazione per tutti gli immobili, siano essi strumentali, merce o patrimoniali.

Tale chiarimento è intervenuto dapprima con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 e, in un secondo momento, con la risposta ad interpello n. 549 del 13 Novembre 2020. Il bonus combinato in commento, inoltre, arriva ad una detrazione fino all’85% delle spese effettuate.

Occorre inoltre evidenziare che il comma 2 dell’art. 121 del citato “Decreto Rilancio” ha stabilito per gli altri interventi edilizi, oltre che per il superbonus 110%, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o, alternativamente, per la cessione del credito d’imposta.

È possibile, quindi, alternativamente, decidere:

  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’opzione in parola è esercitabile per le spese sostenute negli anni tra il 2020 e il 2021, relativamente alle detrazioni spettanti per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.;
  • gli interventi per l’efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • l’adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. “bonus facciate” introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
  • l’installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Si precisa che, come disposto dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, qualora più soggetti sostengano spese per gli interventi di cui sopra sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà autonomamente decidere sulle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali (utilizzo diretto in detrazione od esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito) prescindendo dalla scelta compiuta dagli altri soggetti.

Secondo quanto contenuto nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 432 del 2 ottobre 2020, inoltre, la cessione dei crediti d’imposta è efficace senza limiti soggettivi. Sia per il Superbonus 110% che per gli interventi edilizi sopra elencati è possibile perfezionare il trasferimento del credito maturato a favore di qualunque soggetto terzo, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Per poter beneficiare della cessione dei c.d. “bonus edilizi minori”, non vi è la necessità di adoperarsi per il visto di conformità e le asseverazioni, contenenti tra l’altro la verifica di congruità dei costi degli interventi. In più sembra non sussistere il limite dei due SAL (ognuno pari almeno al 30%) previsti per il Superbonus 110% per poter beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito (anche parziale).

Quanto disposto dall’art. 121 del Decreto Rilancio citato permette, quindi, ai soggetti che non riescono a rispettare i rigidi requisiti imposti dal Superbonus 110%, di ottenere comunque le agevolazioni già esistenti, ampliando anche a queste le maggiori opzioni di fruizione possibili. La convenienza delle agevolazioni minori dovrà essere valutata anche tenendo conto dei minori adempimenti burocratici richiesti in caso di cessione o di sconto in fattura. Pertanto si ritiene opportuno riepilogare le caratteristiche essenziali delle agevolazioni relative agli interventi di natura edilizia, che stando alla prima bozza della Legge di Bilancio 2021, dovrebbero essere prorogate anche per l’anno prossimo.

Le alternative al Superbonus 110%

Interventi di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/86, la norma prevede la possibilità di usufruire di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Il Decreto Legge 83/2012, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), ha tuttavia previsto che, per le sole spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020, la detrazione sia elevata al 50% con conseguente elevazione del limite massimo di spesa a 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF, residenti o non residenti in Italia, che possiedono, sulla base di idoneo titolo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 16-bis comma 1 del TUIR e che hanno sostenuto le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico.

Sono dunque ammessi a fruire della detrazione: (i) i proprietari ed i nudi proprietari; (ii) i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); (iii) i locatari o comodatari; (iv) i soci di cooperative divise e indivise, (v) gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce (vi) i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli interventi oggetto di agevolazione si distinguono a seconda che essi siano effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici condominiali. Per gli interventi sulle singole unità immobiliari, sono agevolati:

  • A
    • gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/200, ovvero i lavori di manutenzione straordinaria e, quindi, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
    • il restauro e risanamento conservativo e, quindi, gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili;
    • la ristrutturazione edilizia e, quindi, gli interventi volti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente
  • B
    • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, ed a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • C
    • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
    • i lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;

  • D
    • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • E
    • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

  • F
    • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. All’interno di tale categoria rientrano gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis del TUIR;

  • G
    • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici;

  • H
    • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Tali interventi devono essere effettuati su immobili residenziali, e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale.

Rientrano nel novero delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie gli interventi effettuati sulle parti comuni di immobili condominiali. Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

In questo caso la detrazione spetta a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà, con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione condominiale. Nell’ambito di tali interventi, oltre a quelli già precedentemente espressi, rientrano anche i lavori di manutenzione ordinaria.

Per opere di manutenzione ordinaria si intendono, a scopo esemplificativo: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Intervento di recupero e restauro delle facciate (Bonus Facciate)

Per i soggetti che sostengono interventi di recupero o restauro della faccia esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, è prevista una detrazione IRPEF o IRES del 90% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese. Per tale agevolazione non sono previsti né limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono, sulla base di idoneo titolo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi   e che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: (i) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; (ii) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; (iii) le società semplici; (iv) le associazioni tra professionisti; (v) i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B ovvero in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Per Zona A si intendono gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Per Zona B si fa riferimento alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) il Legislatore ha confermato il cd. Ecobonus introdotto dal Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83. In particolare tale agevolazione prevede il diritto a fruire di una detrazione d’imposta per coloro che eseguono interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti.

I soggetti beneficiari a cui è rivolta l'agevolazione sono: (i) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; (ii) i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); (iii) le associazioni tra professionisti; (iv) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Inoltre, dal 2018, la platea dei beneficiari è stata ampliata anche agli Istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a condensazione;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per accedere a tale agevolazione è necessario che tali interventi siano effettuati su unità immobiliari e su edifici già esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano tra il 50 e l’85% a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali, nonché a seconda dell’intervento effettuato e del livello di efficienza energetica raggiunto. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute, ad oggi, entro il 31 dicembre 2020 (si ricorda che tali agevolazioni, nella prima bozza della Legge di Bilancio 2021, dovrebbero essere prorogate anche per l’anno prossimo).

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità abitative le detrazioni variano dal 50% (sostituzione infissi e finestre, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, installazione di impianti di climatizzazione invernale basati sull’utilizzo di biomasse combustibili) fino al 65% per gli altri tipi di intervento.

Diversamente, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono previste regole, tempi e misure differenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e per questi interventi, si possono usufruire di detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In particolare per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali spettano detrazioni al:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Si evidenzia che i requisiti imposti dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverati da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

Percentuali di detrazione ancora maggiori (fino all’85%) vengono previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (in questo caso l’ammontare massimo delle spese è pari a 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare dell’edificio condominiale).

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Interventi di riduzione del rischio sismico (Sisma bonus)

Il Decreto Legge 63/2013 ha introdotto il cd. Sisma bonus, prevedendo agevolazioni sotto forma di detrazioni per i soggetti che realizzano interventi antisismici per la messa in sicurezza statica degli edifici.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Nello specifico possono beneficiare di tali agevolazioni i soggetti passivi Irpef quali:

  1. proprietari o nudi proprietari;
  2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  3. locatari o comodatari;
  4. soci di cooperative divise e indivise;
  5. imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  6. soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Rientrano invece tra i beneficiari come soggetti passivi Ires:

  1. gli istituti autonomi per le case popolari;
  2. gli enti con le stesse finalità sociali dei predetti istituti;
  3. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La misura della detrazione, per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, può arrivare fino all’85%, a seconda del livello di sicurezza raggiunto, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edifici.

La misura è da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è fruibile in cinque rate annuali di pari. Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Nello specifico è possibile usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% (75% qualora gli interventi interessino parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute;
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% (85% per gli interventi sulle parti comuni condominiali) delle spese sostenute.

Si evidenzia che per poter beneficiare delle aliquote maggiorate, rispetto alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio si segnala che l’operazione di acquisto, ristrutturazione e rivendita di un immobile può beneficiare del Superbonus 110% previsto per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

La norma, prevedendolo espressamente, premia le imprese che rivendono immobili ristrutturati in chiave antisismica entro 18 mesi dalla fine dei lavori. In questi casi la detrazione, prevista tra il 75 e l’85% - viene aumentata fino al 110%. Sul punto, però, la risposta a interpello n. 515 del 2 Novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita dell’immobile al privato dovrà avvenire entro 31 dicembre 2021, riducendo significativamente il termine dei 18 mesi, qualora la scadenza del Superbonus 110% non venga prorogata.