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Finanziamenti a sostegno dell’Internazionalizzazione

Sergio Montedoro Sergio Montedoro

Nell’ambito degli interventi intrapresi dal Governo per aiutare le imprese, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte importanti novità anche in tema di “Finanziamenti per l’internazionalizzazione”, gestiti da Simest S.p.A., società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Tali finanziamenti sono stati istituiti dal Decreto Legge 28 maggio 1981, n. 251 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394) che ha dato vita ad un Fondo di carattere rotativo (c.d. “Fondo rotativo 394”) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi extra-UE. Nel corso degli anni tali finanziamenti sono stati oggetto di diversi interventi normativi.

Il Governo, come anticipato, per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto, dopo quasi quarant’anni dalla creazione di detto Fondo rotativo, modifiche sostanziali e molto rilevanti ai finanziamenti a sostegno dell’internazionalizzazione. Il “Decreto Cura Italia” (Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18), infatti, all’art. 72, ha introdotto la possibilità di concedere, oltre al finanziamento agevolato, un co-finanziamento a fondo perduto, dapprima fino al 20% - 40% dei finanziamenti concessi e, dal 17 settembre 2020, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, fino al 50% dei finanziamenti stessi e con un limite massimo di Euro 800.000.

Ulteriori novità sono state poi introdotte dall’art. 48 del “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) dove è stato previsto che:

  • le disponibilità del fondo siano ulteriormente incrementate di 200 milioni di Euro per l’anno 2020;
  • fino al 31 dicembre 2020, i finanziamenti siano esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
  • per le domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021, il Comitato agevolazioni possa incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti;
  • fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati, i co-finanziamenti a fondo perduto e le garanzie possano essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis.

In data 11 giugno 2020, inoltre, con il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è diventato operativo l’allargamento dei finanziamenti anche agli interventi riferiti agli Stati membri della UE, in precedenza esclusi in quanto i finanziamenti venivano esclusivamente concessi per iniziative in Paesi extra-UE.

In data 31 luglio 2020, infine, con la Delibera SA.57891 - 2020/N del 31/07/2020, la Commissione europea, oltre ad autorizzare l’aumento fino al 50% della quota di fondo perduto, ha autorizzato l’ampliamento non solo della platea delle imprese beneficiare, ma anche della gamma delle spese ammissibili per le sette tipologie di progetto per cui le imprese possono ottenere tali finanziamenti.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2020, tutte le imprese aventi sede legale in Italia ed almeno due bilanci completi approvati e depositati possono essere finanziate per i seguenti programmi a sostegno del processo di internazionalizzazione:

  • Patrimonializzazione delle imprese esportatrici;
  • Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema;
  • Programmi di inserimento in Mercati Esteri;
  • Temporary Export Manager (TEM);
  • Sviluppo dell’E-Commerce;
  • Studi di Fattibilità;
  • Programmi di assistenza tecnica.

Si evidenzia che, come stabilito dal Decreto del MISE del 7 settembre 2016, il tasso di finanziamento agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento UE e, in particolare, per il mese di ottobre 2020 è pari a 0,074%.