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Overview

Uno sguardo alla normativa

Natura dell’obbligo

Nel periodo dal 15/10/2021 al 31/12/2021, attuale data di termine dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere al luogo di lavoro, di essere in possesso ed esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione e di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il titolare, il socio, il lavoratore somministrato, il lavoratore in appalto, lo stagista, il praticante, il fornitore di servizi di manutenzione, l’incaricato vendite presso terzi ecc., devono essere in possesso della certificazione verde. Il Ministero del Lavoro ha recentemente confermato che sono soggetti all’obbligo di verifica anche i datori di lavoro domestico.

Ne consegue che il collaboratore domestico (colf, badante, baby sitter ecc.), al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà soggetto alla verifica del possesso del green pass. Il Ministero del Lavoro ha altresì precisato, con riferimento al lavoro agile, che il lavoratore in smart working non è soggetto all’obbligo di verifica del green pass: tuttavia, precisa il Dicastero, l’utilizzo dello smart working non deve essere elusivo dell’obbligo di green pass.

Obblighi e modalità di verifica

Nell’ambito dei suoi obblighi e delle sue funzioni, il datore di lavoro, entro il 15/10/2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, formalizzandole per iscritto ai fini probatori, anche al fine di evitare possibili sanzioni.

Pur potendo procedere con controlli a campione anche in un momento successivo all’ingresso in azienda, è consigliato effettuare la verifica del possesso della certificazione verde, a tutta la popolazione lavorativa al momento dell’accesso nel luogo di lavoro. La verifica avrà luogo secondo le modalità previste dal DPCM 17/06/2021, ossia utilizzando l’app “VerificaC19”.

Si precisa come non siano soggetti all’obbligo di esibizione del green pass i lavoratori esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, la quale dovrà essere esibita all’atto dei controlli, salvo che l’informazione sia già contenuta nel green pass.

Le verifiche sul possesso del green pass da parte del datore di lavoro debbono riguardare anche i soggetti che prestano attività in servizi esterni (appalto, trasferta ecc.) e le modalità di verifica dovranno essere indicate nella procedura aziendale, imponendo, ad esempio, al committente di inviare unicamente lavoratori in possesso del green pass e di comunicare immediatamente all’azienda un eventuale esito negativo della certificazione verde. Con riguardo ai lavoratori somministrati, si ritiene che le verifiche possano essere effettuate unicamente dal soggetto utilizzatore.

È tuttavia consigliabile coordinarsi con il soggetto somministratore, il quale potrebbe introdurre, in qualità di datore di lavoro, verifiche a campione sui propri dipendenti in missione. Il soggetto incaricato a svolgere i controlli potrà essere il datore o uno o più suoi delegati. L’incaricato dovrà essere nominato con atto formale scritto e dovrà ricevere un’informativa che evidenzi i compiti a lui assegnati, come ad esempio, quello di compilare un registro delle verifiche effettuate, finalizzato a dimostrare l’avvenuta effettuazione dei controlli.

L’introduzione del green pass per svolgere attività lavorative non fa venir meno l’obbligo per le Aziende di rispettare le misure previste dal protocollo di sicurezza del 24/04/2020 sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali, quali il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine ecc., da ultimo si consiglia di coinvolgere, nell’adozione delle procedure di cui sopra il responsabile della sicurezza aziendale ed il delegato privacy, per gli argomenti di loro competenza.

Assenza di green pass e conseguenze sul rapporto di lavoro

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non è necessario formalizzare per iscritto al lavoratore l’assenza ingiustificata, in quanto lo status di assente ingiustificato è automatico per Decreto.

Per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta né la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31/12/2021.

Si ritiene che la sospensione, in questo caso, debba essere formalizzata al lavoratore e che l’astensione dal lavoro operi per l’intero periodo della sospensione del rapporto a prescindere quindi dall’eventuale ottenimento anticipato del green pass da parte del lavoratore.

Aspetti sanzionatori

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da Euro 600,00 a Euro 1.500,00, raddoppiata in caso di recidiva. Il lavoratore, in caso di accesso senza green pass, potrà altresì essere oggetto di procedure disciplinari.

Ai datori di lavoro che non svolgeranno le dovute verifiche secondo quanto prescritto, ovvero che non adotteranno le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15/10/2021, verrà applicata una sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.000,00, raddoppiata in caso di recidiva. Le sanzioni potranno essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e saranno irrogate dal Prefetto.

 

ULTIMA ORA

In data 8 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 139/2021, il quale, oltre ad introdurre urgenti misure per disciplinare  l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, interviene nuovamente in materia di green pass, integrando le disposizioni introdotte dal DL 127/2021 che regolano l’accesso sul posto di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021.

Il legislatore, al fine di agevolare le operazioni di verifica del green pass, ha previsto che in caso di richiesta da parte del Datore di Lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

In estrema sintesi il datore di lavoro è autorizzato a richiedere ai lavoratori, anticipatamente al 15/10/2021 o rispetto a future esigenze, se sono in possesso del green pass al fine di poter organizzare in modo ottimale le attività aziendali. Si ritiene che il lavoratore, in ossequio ai principi di diligenza, correttezza e buona fede, sia obbligato a rispondere nei termini richiesti e che una sua eventuale inerzia possa essere passibile di procedure disciplinari da parte del datore di lavoro.

Si segnala da ultimo come i tecnici del Ministero, sempre al fine di agevolare i controlli, stiano mettendo a punto un’implementazione dell’App “VerificaC19”, che dovrebbe permettere al datore di lavoro di effettuare controlli anticipati e massivi dei green pass dei lavoratori. Non è noto se la nuova procedura sarà già disponibile dal 15 ottobre in quanto, oltre alle questioni di carattere tecnico le nuove procedure dovranno anche ottenere il benestare del Garante per la Privacy.