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Le novità in tema di Registro dei Titolari Effettivi

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Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario nonché per lo sviluppo del mercato interno.

Le analisi finanziarie e gli approfondimenti investigativi delle autorità competenti evidenziano il ricorso crescente da parte della criminalità organizzata e di gruppi terroristici a strutture societarie complesse allo scopo di dissimulare e occultare l’identità dei reali beneficiari delle attività economiche e dei flussi finanziari.

L’impiego distorto di strutture societarie si configura così come un importante indicatore di alto rischio. 

Se la direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio, 3AMLD) pone l’accento sulla corretta e puntuale individuazione del titolare effettivo, la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) pone con forza il tema della trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva.

La direttiva 3AMLD introduce disposizioni più specifiche e dettagliate sull’identificazione e la verifica dell’identità non solo del cliente, ma anche del titolare effettivo, di cui si preoccupa di fornire una definizione precisa onde agevolarne l’individuazione.

Tra le misure di attenuazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la direttiva 4AMLD da una parte rafforza le regole di identificazione dei titolari effettivi, dall’altra richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in apposti registri centralizzati (e interconnessi) istituti in ciascuno Stato Membro.

Acquisire, conservare e mettere a disposizione informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo è fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti celare la propria identità dietro la schermatura di strutture societarie opache.

La direttiva (UE) 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio, 5AMDL), all’indomani degli attacchi terroristici del 2016, individua espressamente nella trasparenza degli enti una condizione imprescindibile dell’integrità del sistema finanziario dell’UE e indica nel rafforzamento della trasparenza un potente deterrente alla minaccia rappresentata dai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.   

Di qui la necessità di garantire il più ampio accesso possibile alle informazioni sulla titolarità effettiva degli enti, compresi trust e istituti giuridici affini, in modo sufficientemente coerente e coordinato in tutto il territorio dell’UE attraverso un sistema di registri centrali appositamente dedicati come per esempio i registri di commercio o i registri delle imprese.

In particolare, la direttiva 5AMLD prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva debbano essere accessibili in ogni caso anche al pubblico, oltre che alle autorità competenti e alle FIU senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica.

Il legislatore UE non manca, tuttavia, di precisare che l’interesse pubblico alla trasparenza incontra necessariamente un limite nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, mostrando particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

Mentre la maggioranza degli Stati Membri ha ormai dato attuazione alla legislazione europea in materia, in Italia l’istituzione del registro dei titolari effettivi sta conoscendo una gestazione lunga e travagliata.

Il D.lgs. 231/2007, novellato dai D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 125/2019 di recepimento rispettivamente della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio, ha originariamente dettato le norme generali inerenti all’alimentazione e all’accesso al registro dei titolari effettivi e rimesso la disciplina di dettaglio a un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Una prima bozza di decreto attuativo è stata posta in pubblica consultazione alla fine del 2019, ma il provvedimento ha visto la luce solo con l’emanazione del DM 55/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/2022 ed entrato in vigore il 09/06/2022.

Un ulteriore rimaneggiamento si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22/11/2022 nelle cause riunite WM (C-37/20) e Sovim SA (C-601/20) che ha invalidato l’obbligo introdotto dalla direttiva 5AMLD secondo cui gli Stati Membri devono rendere accessibili al pubblico in tutti i casi le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche contenute nei registri centrali.

Secondo i giudici del Lussemburgo, l’accesso pubblico indiscriminato costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e non costituisce una misura necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di prevenzione perseguite.

In attesa dell’intervento legislativo di adeguamento alla sentenza della Corte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) d’intesa con il MEF ha preso atto della disapplicazione delle disposizioni relative all’accesso da parte del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private e ha provveduto a limitarne l’accessibilità analogamente a quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini e ad adottare modelli di certificati ‘ridotti’.

Allo stato attuale il funzionamento del registro italiano dei titolari effettivi è subordinato alla predisposizione del disciplinare di Infocamere S.c.p.a. in materia di protezione dei dati personali e all’adozione del provvedimento del MIMIT attestante l’operatività del sistema di comunicazione.

Per maggiori dettagli sul contenuto del DM 55/2022, vi invitiamo a leggere il nostro alert su Clever Desk.

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