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Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. n.197 29.12.2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022 n. 303 S.O. 43. Di seguito si riportano brevi approfondimenti su alcuni dei temi di maggiore interesse.

 

1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Sono elevate, anche per il I° Trimestre 2023, le percentuali dei crediti di imposta, già concessi nel corso del 2022, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale.

I crediti di imposta potranno essere utilizzati o ceduti entro il 31 dicembre 2023 (salvo apposizione del visto di conformità fiscale):

  • per intero dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario o di determinate imprese assicurative autorizzate ad operare in Italia.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 2-9.

 

2. Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per il primo trimestre 2023 nel settore del gas e nelle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento del costo del gas, è disposto che le somministrazioni di gas naturale (usi civili e industriali), continuino a beneficiare, per tutto il primo trimestre 2023, dell’abbattimento dell’aliquota Iva al 5%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 10% e del 22% a seconda se l’uso sia per fini civili oppure industriali.

Inoltre, viene previsto che la riduzione dell’aliquota Iva al 5% venga estesa anche alla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (tipologia contrattuale caratterizzata dalla cessione al cliente finale dell’energia termica in luogo della fornitura diretta di combustibile).

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 13-14.

 

3. Regime forfettario – innalzamento della soglia dei ricavi

È incrementata da 65 a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% (5% per i primi cinque anni di attività) sostitutiva dell’IRPEF. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro nel corso del 2023. Contrariamente, per i contribuenti che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 85 mila euro ma inferiori a 100 mila euro il regime forfettario sarà disapplicato a decorrere dall’anno fiscale successivo.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, comma 54.

 

4. Flat tax incrementale

Viene stabilito che, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà, su loro specifica volontà, una tassa piatta pari al 15% sulla base imponibile definita dalla variazione di reddito, nel limite massimo di Euro 40.000, calcolata come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 55-57.

 

5. Premi di risultato con imposta ridotta al 5%

Viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate, limitatamente all’anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, comma 63.

 

6. Indeducibilità dei costi black-list ed imposta sostitutiva sulle riserve di utili

Vengono ripristinati alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

In particolare, si prevede che tale deducibilità sia limitata al valore normale di tali costi, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

Inoltre, viene introdotta un’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società ed enti ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L’imposta sostitutiva si applica con aliquote differenti in caso di affrancamento o di rimpatrio  degli utili o riserve di utili non ancora distribuite.

In caso di rimpatrio, l’applicazione dell’aliquota ridotta avviene a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 84 – 86 e 87 – 95.

 

7. Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Vengono riaperti i termini per l'effettuazione delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni mobili registrati e immobili (con esclusione di quelli strumentali per destinazione) ai soci. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Le agevolazioni fiscali, per le operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2023, prevedono un’imposizione sostitutiva, sia dell’imposta sui redditi che dell’IRAP, dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020 – 2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, nonché una imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni summenzionate.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in due soluzioni: il 60% entro il 30 settembre 2023 ed il restante 40% entro il 30 novembre 2023.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 100 – 106.

 

8. Rivalutazione di partecipazioni e terreni con aliquota al 16%

Viene concesso, per l’anno in corso, a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e – per la prima volta – anche per le partecipazioni quotate, nonché dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, al di fuori del regime di impresa, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 107 – 109.

 

9. Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

Viene prevista la possibilità di considerare realizzati i redditi di capitale ed i redditi diversi, relativi a quote e/o azioni di OICR aventi forma contrattuale (fondi comuni) e di OICR aventi forma statutaria (Sicav), assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% i redditi derivanti dalla differenza tra il valore delle quote e/o azioni come rilevato nei prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o il valore di acquisto o il valore di sottoscrizione.

Viene altresì previsto che i contribuenti che abbiano sottoscritto polizze assicurative (ramo vita e ramo capitalizzazioni) possano considerare come effettivamente realizzati come redditi, le differenze tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

L’imposta sostitutiva pari al 14% dovrà essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 112-114.

 

10. Norme in materie di cripto-attività

È colmato il vuoto normativo relativo alle c.d. cripto-attività. In particolare:

  • viene inquadrata la nuova tipologia reddituale delle plusvalenze ed altri proventi realizzati su cripto-attività;
  • viene stabilita la modalità di calcolo delle plusvalenze, al netto delle relative minusvalenze, realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ai sensi dell’art. 68 co. 10 TUIR;
  • viene consentito di assumere, per la determinazione del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023;
  • viene consentito ai contribuenti (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia, ai sensi dell’art. 5 TUIR) che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività, di regolarizzare la propria posizione.

Viene, inoltre, introdotto il comma 3bis all’art. 110 TUIR, prevedendo che i componenti positivi o negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività non rilevano ai fini IRES ed IRAP.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, comma 126-143.

 

11. Sanatoria temporanea delle irregolarità formali

Viene consentito di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 166 – 173.

 

12. Ravvedimento speciale con sanzioni a 1/18

È consentito - in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni, validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

I ravvedimenti già eseguiti alla data del 1° gennaio 2023 rimangono validi e non è previsto il rimborso di quanto già pagato.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 174 – 178.   

 

13. Definizione agevolata

Viene introdotta una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo corrispondendo solo le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica (non si versano quindi le sanzioni, gli interessi, anche di mora, e le somme maturate a titolo di aggio).

È altresì prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da avvisi bonari relativi a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020 – 31 dicembre 2021 per le quali il termine di pagamento non risulti scaduto al 1° gennaio 2023. In questo caso è possibile corrispondere le sanzioni nella misura ridotta del 3%.

Infine, è permessa la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione, mediante il pagamento di un importo percentuale rapportato al valore della controversia, al grado di giudizio ed alle fasi di soccombenza.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 231 – 252, 153 – 159 e 186 – 205.

 

14. Bonus Mobili

È incrementato a 8.000 euro l’importo, per l’anno 2023 (lasciando a 5.000 euro l’importo per il 2024) ammesso in detrazione a 50% per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia autorizzata con apposito titolo abilitativo qualora previsto dalla normativa edilizia di riferimento.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, comma 277.

 

15. Superbonus 110%

Viene mantenuta l’aliquota di detrazione al 110%, in luogo della riduzione del 90% a partire dal 1° gennaio 2023, per gli interventi che:

  • riguardano condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 risulti effettuata la CILAS;
  • riguardano condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19 novembre e 24 novembre 2022 e a condizione che alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la CILAS;
  • comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Viene introdotta, in deroga alle disposizioni contenute nell’ art. 121 D.L. 34/2020, la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, per le opere rientranti nel Superbonus, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

Infine, sul tema è intervenuto anche il decreto legge aiuti quater che ha esteso da due a tre le possibili cessioni dei crediti di imposta relativi ai bonus fiscali edilizi, derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, a favore di intermediari finanziari.

Rif. Legge n. 197/2022, art. 1, commi 894-895 e Decreto-legge n. 176/2022, art. 9, commi 4 - 4bis.     

 

Per un più dettagliato inquadramento sui temi sopra brevemente trattati vi invitiamo a contattare direttamente lo studio professionale.