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IVA

Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Al di sotto della soglia non è richiesto il visto di conformità né la prestazione di garanzia ove dovuta.

A distanza di due anni dal primo round di semplificazioni (art. 13 del DLgs. 175/2014) che ha innovato la materia dei rimborsi IVA, nell’ambito delle modifiche al DL193/2016 sono state introdotte nuove misure, tra le quali l’aumento a 30.000 euro del limite al di sotto del quale l’accesso ai rimborsi è garantito senza:

  • apposizione del visto di conformità o rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti ex art. 30-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti “sotto osservazione” ex art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72.

La novità riguarderà tanto l’esecuzione dei rimborsi annuali quanto i rimborsi trimestrali.

L’intento del legislatore è quello di agevolare il recupero del credito IVA anche in ragione del fatto che sono accresciute le situazioni in cui esso può prodursi.

Dunque, al di sotto del limite di 30.000 euro, per il recupero del credito IVA mediante istanza di rimborso, sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, al ricorrere dei requisiti che legittimano il rimborso annuale ex art. 30 del DPR 633/72, ovvero il rimborso trimestrale ex art. 38-bis del DPR 633/72.

 

Si ringrazia Eutekne per la gentile concessione dell’articolo.